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Inammissibile la censura che reitera le doglianze d’appello in materia di prova indiziaria e particolare tenuità (Cass. pen., Sez. VII, n. 8540 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizi di motivazione in materia di prova indiziaria o il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., si limiti a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda fattuale o a reiterare censure già esaminate e disattese con argomentazioni logiche e adeguate dai giudici di merito, senza specifica critica alle relative rationes decidendi. In tema di tenuità del fatto, il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, condannandola alla pena sospesa di mesi dieci di reclusione e alla sospensione della patente di guida, con il beneficio della non menzione.

Avverso tale decisione, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione di legge in relazione alla identificazione di sé stessa quale conducente del mezzo coinvolto e la consequenziale violazione dei criteri legali in tema di prova indiziaria. Con un secondo motivo, lamentava il vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, reputandolo inammissibile. La censura, oltre a essere palesemente versata in fatto, è stata considerata riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non essendo accompagnata da una specifica e critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Nel merito, la ricorrente aveva prospettato una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, non ammessa in sede di legittimità. I giudici di merito avevano, invece, fornito un’adeguata e logica motivazione, ritenendo inverosimile e priva di riscontri probatori la tesi della estraneità ai fatti. Tale convincimento si fondava su plurimi indizi, quali l’essere la ricorrente l’esclusiva utilizzatrice dell’autovettura di cortesia, concessa a noleggio per un periodo limitato durante il lockdown, e la denuncia alla società assicuratrice di un sinistro compatibile per i tempi. Tali elementi erano stati confermati dalle dichiarazioni della persona investita, valutate pienamente attendibili, che aveva rilevato la targa e il modello dell’auto, affermando che fu l’autovettura indicata a investirla per poi fuggire senza prestare soccorso.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in ossequio ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., avuto riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo, come espresso dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016.

La decisione impugnata aveva fatto corretta applicazione di tali princìpi, dando atto della particolare gravità delle lesioni cagionate al pedone e della condotta di consapevole sottrazione agli obblighi imposti ai conducenti che cagionino incidente stradale. Anche tale censura è stata, pertanto, ritenuta priva di sufficiente specificità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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