Guida senza patente e particolare tenuità: l’esclusione per la natura reiterata del reato (Cass. pen. n. 8541 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente prevista dall’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, difettando il requisito della non abitualità del comportamento. La condotta, infatti, assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio, sicché il reato è per sua natura a condotta reiterata. In tema di attenuanti generiche, il diniego può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008.
Il Fatto
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1.300,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, con la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la decisione, rigettando le doglianze difensive.
L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, con il secondo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non opera per la contravvenzione di guida senza patente, in quanto la fattispecie incriminatrice richiede, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, che il comportamento sia reiterato nel biennio, assumendo rilevanza penale solo in caso di recidiva. La Corte ha valorizzato il precedente di Sez. 4, n. 28657 del 2024, evidenziando come difetti il presupposto della non abitualità, elemento costitutivo della scriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Quanto al secondo motivo, la decisione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato facendo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo, e la correttezza di tale orientamento è stata confermata dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., che ha escluso la sufficienza del solo stato di incensuratezza
I giudici di merito, valorizzando i gravi e numerosi precedenti penali dell’imputato, hanno fornito una motivazione adeguata e non illogica, sottraendosi a censure di legittimità.
Nota della Redazione
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