Sequestro probatorio del denaro: motivazione su pertinenzialità ed esigenze (Cass. pen. Sez. V n. 27581 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio, anche quando ha ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Con riguardo al denaro, qualora esso costituisca corpo del reato, l’esigenza probatoria è immanente solo se le banconote abbiano una specifica connotazione identificativa rispetto al fatto da provare; altrimenti la somma è assoggettabile a sequestro a condizione che il provvedimento specifichi il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato. Il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato quando la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento e delle deduzioni difensive. La carenza di motivazione su pertinenzialità ed esigenze probatorie, per la parte di denaro eccedente il provento del reato, impone l’annullamento senza rinvio e la restituzione della somma.
Il Fatto
Le ricorrenti erano state sottoposte a perquisizione personale e del mezzo in cui viaggiavano; all’interno dei calzini occultavano banconote per complessivi euro 2.140,00 ed euro 665,00. La polizia giudiziaria operava il sequestro probatorio d’urgenza, convalidato dal pubblico ministero con decreto dell’8 luglio 2024. Il Tribunale del riesame di Udine, con ordinanza del 2 settembre 2024, rigettava l’istanza difensiva.
Le indagate ricorrono per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 253 e 355 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Esse contestano il sequestro della somma eccedente il preteso provento del furto, pari a euro 1.645,00, trattandosi di bene fungibile non costituente corpo di reato, e lamentano l’assenza di specifiche esigenze probatorie, avendo indicato fonti lecite di disponibilità del denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, richiamando l’evoluzione delle Sezioni Unite: la sentenza Bevilacqua (n. 5876 del 28/01/2004), la sentenza Capasso (n. 18954 del 31/03/2016) e, da ultimo, la sentenza Botticelli (Cass. Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018). Da tale indirizzo deriva che il provvedimento deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, anche quando riguardi cose costituenti corpo di reato.
Un ulteriore rafforzamento dell’obbligo deriva dall’entrata in vigore della legge n. 47/2015 e dalle modifiche ai poteri del Tribunale del riesame, applicabili anche al sequestro probatorio in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. Il tribunale annulla il provvedimento se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
Con riguardo specifico al denaro, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il sequestro è sorretto da idonea motivazione solo se il provvedimento specifichi il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato, oppure quando le banconote abbiano una specifica connotazione identificativa (Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015; Sez. 3, n. 36921 del 2015). Il nesso tra il denaro e l’attività criminosa può desumersi da specifiche fonti di prova o da circostanze di fatto, quali l’entità della somma in rapporto al reddito del detentore, il frazionamento in banconote di piccolo taglio o il luogo di rinvenimento (Sez. 6, n. 2083 del 08/06/1999).
Quanto alla somma di euro 1.160,00, la Corte ritiene il ricorso infondato: il Tribunale ha desunto il fumus commissi delicti dall’individuazione dell’autore materiale del furto, valorizzando le immagini di videosorveglianza, l’esito positivo della perquisizione personale e l’occultamento delle banconote, ritenendo irrilevante allo stato l’accertamento delle modalità del concorso. Quanto alla parte eccedente, euro 1.645,00, il ricorso è fondato: la motivazione di entrambi i provvedimenti è insufficiente sul vincolo di pertinenzialità e sulle finalità probatorie. La Corte dispone perciò l’annullamento senza rinvio limitatamente alla somma eccedente euro 1.160,00, con restituzione della stessa.
Nota della Redazione
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