Reato di rifiuto dell’alcoltest istantaneo: irrilevante l’accertamento tardivo (Cass. pen. n. 8529 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui il conducente rifiuta di sottoporsi all’accertamento alcolemico. Ne consegue che l’eventuale successiva sottoposizione all’esame presso una struttura sanitaria non integra una forma di ravvedimento operoso e non assume alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del reato. È altresì inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate e disattese dalla corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna condannava il conducente alla pena di mesi quattro di arresto ed euro duemila di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni due, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, per aver rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, nonostante le modalità della guida facessero presumere lo stato di ebbrezza. La Corte di Appello di Bologna confermava integralmente la decisione di primo grado. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, assumendo di essersi sottoposto agli esami presso la struttura sanitaria ove era stato ricoverato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso proposto dall’imputato si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di Appello, senza essere scandito da una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. I giudici di legittimità richiamano, sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili anche al ricorso per cassazione.
La Corte ha quindi evidenziato che la contravvenzione in epigrafe risulta già perfettamente integrata al momento del rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico su strada. Il reato in esame, in quanto istantaneo, si perfeziona con il mero rifiuto e l’eventuale successivo ripensamento dell’interessato è irrilevante, non essendo prevista dalla normativa una forma di ravvedimento operoso. La natura del reato comporta che l’esecuzione dell’alcoltest, qualora venga ritardata ed eseguita quando non riveste più alcuna utilità probatoria, non possa assumere rilievo, trattandosi di un accertamento la cui attendibilità dipende dalla tempestività e dalle modalità di esecuzione.
Quanto all’eccezione fondata sul disposto dell’art. 186, comma 5, cod. strada, che consente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche l’accertamento del tasso alcolemico presso strutture sanitarie, la Corte ha ritenuto la disposizione non applicabile nel caso di specie. Lo stato di agitazione psicomotoria era direttamente riconducibile allo stato di ebbrezza del conducente, confermato peraltro dai prelievi ematici successivi che avevano riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,41 g/l.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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