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Inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 12462 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduce vizi di motivazione in modo generico e assertivo. L’onere del pubblico ministero di provare l’omologazione e le verifiche periodiche dell’etilometro sorge solo se l’imputato abbia allegato elementi specifici atti a contestare il corretto funzionamento dell’apparecchio, non essendo sufficiente una mera richiesta di produzione documentale o una deduzione formale di irregolarità. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. In tema di bilanciamento, le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti, e le eventuali diminuzioni di pena si applicano sulla pena risultante dall’aumento imposto dal riconoscimento dell’aggravante.

Il Fatto

Con sentenza del 15 gennaio 2024, il GIP del Tribunale di Agrigento ha condannato l’imputata alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda, sostituita con sessantaquattro giorni di lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, per essersi posta alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 2,57 g/l al primo controllo e 2,40 g/l al secondo, aggravato dall’aver commesso il fatto dopo le ore 22,00. Avverso la pronuncia, l’imputata ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione stante l’inappellabilità della sentenza per l’irrogazione della pena sostitutiva, deducendo violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità sulla base dei risultati del test alcolemico rilevato con apparecchio non regolarmente omologato e tarato, nonché vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto corretta la declaratoria di inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, con conseguente trasmissione degli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. I lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada devono infatti considerarsi «pena» sostitutiva agli effetti del citato art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dell’esplicito rinvio alla pena dei lavori di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274/2000.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la lettura del provvedimento impugnato dimostra una coerente logicità: dal verbale di accertamento e dalla CNR risultava attestata non solo l’omologazione dell’etilometro ma anche le visite di omologazione e quelle periodiche positive, con scadenza ad aprile 2023. A fronte di tali attestazioni, la difesa aveva allegato elementi generici e meramente assertivi, non idonei a porre in dubbio la regolarità dell’omologazione e delle verifiche. La Corte ha richiamato il principio per cui l’onere del P.M. di provare omologazione e verifiche sorge solo se l’imputato abbia allegato elementi specifici, citando i precedenti di Sez. 3, n. 26281 del 2024 e Sez. 4, n. 31843 del 2023.

In ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, condividendo la motivazione del GIP che aveva escluso la tenuità del fatto in considerazione della guida in orario notturno, dell’elevato tasso alcolemico e della zona altamente frequentata, circostanze integranti un rischio per la pubblica incolumità. La decisione si colloca nel solco delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

Da ultimo, la Corte ha giudicato congrua la motivazione sul mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, atteso che il successivo comma 2-septies vieta l’equivalenza o la prevalenza delle attenuanti concorrenti, applicandosi le eventuali diminuzioni sulla pena risultante dall’aumento per l’aggravante. Il giudice di merito aveva correttamente riconosciuto le attenuanti generiche applicando la riduzione sull’entità risultante dall’aumento imposto dal riconoscimento dell’aggravante. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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