Esercizio abusivo del parcheggiatore: integrato dalla reiterazione senza prova del pagamento (Cass. pen. n. 12469 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra la contravvenzione di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992 la condotta di chi, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, venga nuovamente colto nell’atto di esercitare detta attività senza autorizzazione, a nulla rilevando che non sia fornita la prova della ricezione di denaro o di altra utilità quale corrispettivo della prestazione. La fattispecie, di natura contravvenzionale, richiede esclusivamente l’accertamento di elementi oggettivi dai quali desumere lo svolgimento dell’attività e la sussistenza del presupposto della previa sanzione definitiva. È, pertanto, irrilevante la qualificazione della condotta come mera richiesta di elemosina, ove gli elementi fattuali, come l’osservazione diretta da parte degli agenti, siano univoci e incompatibili con la tesi dell’accattonaggio.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo dopo essere stato già sanzionato per la medesima violazione. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 12/11/2025, aveva confermato la pronuncia di primo grado. L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del reato, nonché vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell’oltre ragionevole dubbio circa i riscontri fattuali specifici necessari per integrare la fattispecie.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte meramente riproduttive di profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, prive della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
Il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, ritenuta logica, congrua e corretta in punto di diritto. La decisione di merito, infatti, non si fondava su mere presunzioni o sulla generica notorietà, ma sull’osservazione diretta compiuta dagli agenti operanti, puntualmente riportata nella comunicazione di notizia di reato e acquisita agli atti in ragione della scelta del rito abbreviato. La condotta accertata non era stata considerata una semplice richiesta di elemosina, bensì la tipica attività del parcheggiatore abusivo, sulla base di dati oggettivi e specifici, tali da non consentire interpretazioni alternative. Significativo, in tal senso, era stato ritenuto il comportamento tenuto nei confronti della vettura occupata dagli agenti in borghese, circostanza che escludeva ogni possibile alterazione percettiva o suggestione.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui, ai fini dell’integrazione della contravvenzione, è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività senza autorizzazione, non essendo richiesta la prova della ricezione di denaro o di altra utilità quale corrispettivo (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025). Tale principio chiarisce l’irrilevanza della tesi volta a qualificare la condotta come mera richiesta di elemosina o a valorizzare l’assenza di un pagamento: una volta accertati lo svolgimento dell’attività e la sussistenza della previa sanzione definitiva, la fattispecie è integrata.
La Corte territoriale, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, n. 24209 del 18/06/2024), aveva valutato la condotta nella sua concretezza, ritenendo gli elementi fattuali univoci e incompatibili con la tesi dell’accattonaggio. All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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