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Guida senza patente e recidiva nel biennio: prova dell’illecito pregresso (Cass. pen. Sez. VII n. 10909 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio, che integra la fattispecie aggravata di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, non richiede la produzione di un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito amministrativo. È sufficiente un minimo di prova dell’avvenuto accertamento, desumibile anche dall’annotazione di polizia giudiziaria, fermo restando l’onere del ricorrente di allegare elementi contrari. L’ordinanza che dichiara inammissibile il ricorso per la mera riproposizione di censure già vagliate dalla Corte territoriale è conforme al principio di specificità dei motivi.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Trapani per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, contestato nella forma aggravata dalla recidiva nel biennio. La Corte territoriale aveva fondato l’affermazione di responsabilità sulla prova della precedente violazione, ricavata dall’annotazione di polizia giudiziaria che dava atto degli accertamenti effettuati e della definitività della contestazione. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, configurandosi come mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è stato ritenuto logico e coerente con i dati fattuali riportati, in particolare con l’annotazione della polizia giudiziaria relativa agli accertamenti svolti.

Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di recidiva nel biennio, deve intendersi l’accertamento del pregresso illecito amministrativo. Non è necessaria un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento, essendo sufficiente un minimo di prova, come l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria.

Tale ricostruzione è stata supportata dal richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione e della Sezione IV, tra cui Sez. 7, n. 30502 del 2024 e Sez. 7, n. 11916 del 2024, che confermano l’onere del ricorrente di allegare elementi contrari alla sussistenza del presupposto aggravante. La mancata allegazione di tali elementi, unita alla prova testimoniale e documentale offerta dall’accusa, determina il consolidamento dell’accertamento del pregresso illecito.

La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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