Bancarotta, danno di rilevante gravità: non basta l’entità del passivo, serve il danno effettivo ai creditori (Cass. pen. 1108/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 1108 del 13 gennaio 2026 (R.G.N. 20401/2025) — Presidente Rossella Catena, Relatore Alfredo Guardiano.

Il principio di diritto

La circostanza aggravante del “danno patrimoniale di rilevante gravità” (art. 219, comma 1, legge fall.) si configura solo se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità — quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale — corrisponde un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. La valutazione del danno va riferita non all’entità del passivo, né alla differenza tra attivo e passivo, ma alla diminuzione globale che il fatto di bancarotta ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto.

Il fatto

La Corte d’appello di Roma confermava la condanna, pronunciata dal Tribunale di Roma, per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta impropria e bancarotta fraudolenta documentale, con le circostanze aggravanti della pluralità di fatti di bancarotta e del danno patrimoniale di rilevante gravità. L’imputato ricorreva per cassazione limitatamente alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità.

La motivazione

Il ricorso è accolto. La motivazione della corte territoriale è intrinsecamente contraddittoria: dopo avere correttamente enunciato il principio secondo cui la gravità del danno va valutata con riferimento alla diminuzione globale provocata alla massa attiva disponibile per il riparto — e non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo (Sez. 1, n. 12087 del 2000; Sez. 1, n. 28009 del 2024) — la corte ha poi confermato la decisione di primo grado fondando l’aggravante proprio sull’ammontare del passivo e sull’esposizione debitoria verso l’Erario, oltre che sul valore dei beni sottratti.

L’affermazione secondo cui la condotta, avendo depauperato la società fallita di tutte le sue attività, sarebbe “particolarmente grave” è generica e meramente assertiva: l’aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.) richiede che al fatto di bancarotta di rilevante gravità corrisponda un danno per i creditori complessivamente altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 2017). La sentenza è annullata limitatamente alla sussistenza di tale aggravante, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Implicazioni pratiche

Per l’aggravante del danno di rilevante gravità nei reati fallimentari non basta richiamare l’ammontare del passivo o l’esposizione verso l’Erario: occorre misurare la diminuzione effettiva e globale che la bancarotta ha causato alla massa attiva destinata al riparto tra i creditori. La motivazione che confonde il danno con il passivo è viziata e conduce all’annullamento sul punto. La pronuncia offre un criterio operativo, per la difesa e per il giudice, nella quantificazione dell’aggravante ex art. 219, comma 1, legge fall.

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