Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 4232 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, opponga alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, né sindacare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La censura che solleciti una ricostruzione in fatto della vicenda resta preclusa in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 12.10.2023, ha confermato la dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina, individuandolo quale coautore sulla scorta di un complesso convergente di elementi indiziari. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione e deducendone la illogicità attraverso una diversa lettura dei dati processuali. Nel corso del giudizio di legittimità è pervenuta una memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ricostruito anzitutto il perimetro del proprio sindacato sulla motivazione. Il motivo che denuncia l’illogicità della pronuncia di merito mediante una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova non è consentito dalla legge. Sussiste, infatti, una duplice preclusione per il giudice di legittimità.
Da un lato, la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. Dall’altro, non può saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il parametro di controllo resta interno alla motivazione impugnata, non sostituibile con schemi argomentativi alternativi proposti dalla difesa.
Su questo punto il provvedimento richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, che fissa il criterio del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Applicando tale principio, la Corte ha rilevato che la Corte d’appello ha indicato con motivazione congrua e priva di illogicità i singoli elementi probatori posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità. In particolare, tali elementi hanno consentito di individuare il ricorrente quale coautore della rapina sulla scorta di un complesso convergente di elementi indiziari.
Le censure difensive, per come ribadite nella memoria, finiscono per sollecitare la Corte di legittimità ad una ricostruzione in fatto della vicenda, preclusa in questa sede. La memoria pervenuta nulla aggiunge di decisivo rispetto a quanto già analizzato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.