| 

Raddoppio della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza su veicolo di proprietà altrui (Cass. pen. n. 12894 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., avverso la sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie. La nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato, rilevante ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, non coincide con la proprietà formale o l’intestazione nei pubblici registri, ma va intesa come effettivo e concreto dominio sulla cosa, anche nella forma del possesso o della detenzione non occasionali. Ove il giudice ritenga che il veicolo appartenga di fatto all’imputato, deve disporre la confisca del mezzo, mentre la sospensione della patente va raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, senza che rilevi l’eventuale accordo delle parti sulla pena.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava all’imputata, su richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di arresto ed euro millequattrocento di ammenda per la guida in stato di ebbrezza alcolica di un veicolo di proprietà della società presso cui la stessa prestava attività lavorativa, con un tasso alcolemico pari a 2,39 g/l alla prima prova e 2,47 g/l alla seconda prova. Il giudice disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, salva riduzione alla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, senza disporre la confisca del veicolo.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo la violazione dell’art. 186, commi 2, lettera c), e 2-quater, d.lgs. n. 285/1992, per non avere il giudice applicato il raddoppio della sospensione della patente, pur avendo mantenuto ferma la contestazione della proprietà altrui del veicolo e senza disporre la confisca, obbligatoria nell’ipotesi in cui il mezzo fosse appartenuto di fatto all’imputata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito l’ammissibilità del ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, secondo cui la sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione quando si censuri l’erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Nel merito, la Corte ha affrontato la questione dell’interpretazione della nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato. Richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che tale nozione non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. Ne consegue che la mera intestazione a terzi del veicolo non integra l’appartenenza a persona estranea al reato quando precisi elementi di fatto rivelino il carattere fittizio dell’intestazione e la sostanziale disponibilità del bene in capo all’autore dell’illecito.

Applicando tali princìpi al caso di specie, la Corte ha osservato che il giudice di merito, escludendo la confisca del furgone, aveva implicitamente confermato la contestazione della proprietà altrui del veicolo. Tale opzione interpretativa, tuttavia, comportava quale conseguenza necessaria il raddoppio della durata della sospensione della patente, previsto dall’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada per l’ipotesi in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. L’applicazione della sanzione nella misura minima di un anno risultava pertanto erronea.

La Corte ha precisato che il giudice non era vincolato dalla richiesta delle parti in materia di sanzioni amministrative accessorie, dovendo decidere autonomamente d’ufficio. L’eventuale riconoscimento dell’appartenenza di fatto del veicolo all’imputata avrebbe invece imposto la contestuale applicazione della confisca obbligatoria del mezzo, non potendo il giudicante limitarsi ad applicare la sospensione nel minimo senza raddoppio.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sospensione della patente, rideterminandola in anni due, con conseguente applicazione del raddoppio. Ha precisato, infine, che resta ferma la riduzione alla metà della sanzione in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *