Revisione: valutazione unitaria delle prove nuove e tenuta del giudicato (Cass. pen. Sez. VI n. 35353 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione della sentenza di condanna, la comparazione tra le prove nuove e quelle poste a fondamento della condanna irrevocabile non si esaurisce nel confronto di ogni singolo elemento nuovo, isolatamente considerato, con quelli già esaminati. Occorre invece una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. Il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione va espresso in termini di riconsiderazione, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del novum. Ai fini dell’esito positivo, la prova nuova deve condurre all’accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi che il compendio probatorio originario non è più in grado di sostenere l’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La risoluzione del giudicato non può dunque fondarsi su una diversa valutazione del dedotto o su una inedita disamina del deducibile.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile.
La difesa censura l’uso della sentenza irrevocabile come premessa logica della decisione, l’asserita marginalizzazione del tema della ritoccata stima dei valori aziendali, il mancato esame di documentazione di bilancio e di corrispondenza, e l’omessa motivazione sulla revoca di una perizia già disposta in udienza. La questione approda in Cassazione perché si contesta il modo in cui il giudice del rinvio ha verificato i requisiti di novità e rilevanza delle prove allegate.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dalla sentenza rescindente del 07.09.2021 n. 35257, che aveva annullato la precedente decisione emessa de plano imponendo la celebrazione del contraddittorio, per «procedere ad una verifica del merito delle prove nuove e della tenuta della sentenza di condanna rispetto ad esse».
Manifestamente infondata è la censura di violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. riferita a una precedente sentenza rescindente del 02.02.2021 n. 5654 che, essendo determinata da violazione in rito, non ha effetto devolutivo rispetto al giudizio sfociato nella decisione impugnata.
Nel merito, la decisione rescissoria ha ripercorso il compendio captativo posto a base della condanna, escludendo che l’esame dei bilanci degli anni dal 2001 al 2004 fosse di pregnanza tale da scalfire l’affermazione di responsabilità. Il giudice del rinvio ha valorizzato la non decisività dei valori di bilancio rispetto alle valutazioni discrezionali della stima, la centralità dell’interesse a conoscere anticipatamente il valore di stima, la riservatezza delle informazioni veicolate e l’atteggiamento ostruzionistico verso gli altri interessati all’acquisizione.
Il primo motivo è respinto sul rilievo che la sentenza impugnata si è attenuta al principio per cui, in tema di revisione, il raffronto tra prove nuove e prove della condanna impone una valutazione unitaria e globale. Richiamando Sez. V n. 7217 del 2018 e Sez. V n. 24682 del 2014, la Corte ribadisce che la prova nuova deve condurre all’accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto che renda il compendio originario incapace di sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Il secondo e il terzo motivo, sovrapponibili e incentrati sulla decisiva rilevanza dei dati di bilancio, sono ritenuti generici: proposti in via di fatto, non si confrontano con il nodo centrale della valutazione posta a base della condanna e pretendono una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Richiamando Sez. III n. 28358 del 2016, la Corte esclude che la risoluzione del giudicato possa fondarsi su una inedita disamina del deducibile. Il quarto motivo, sull’incidenza della corrispondenza commerciale, è parimenti generico. Il quinto è generico in presenza dell’affermata non necessità del supplemento peritale, e la Corte osserva che, per dolersi della mancata adozione di una statuizione officiosa, occorre averla sollecitata, secondo Sez. Un. n. 22533 del 2018. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.