Tamponamento tra veicoli e responsabilità per violazione dell’art. 149 cod. strad. (Cass. civ. Sez. 3 n. 11784 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La collisione tra la parte anteriore di un veicolo e la parte posteriore di quello che lo precede, procedendo nella stessa corsia e nello stesso senso di marcia, integra la fattispecie del tamponamento, che si distingue dall’invasione di carreggiata. In tale ipotesi, l’evento dannoso è imputabile esclusivamente alla condotta colposa del conducente del veicolo tamponante per violazione dell’art. 149 cod. strad., che impone di essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto del veicolo, evitando collisioni con quello che precede. L’accertamento delle circostanze rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento dei risultati probatori sono attività riservate al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione presenti i vizi della totale mancanza, della mera apparenza, dell’irriducibile contraddittorietà o della perplessità.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale cessionario del credito trasferitogli dalla proprietaria del veicolo, convenne in giudizio la società proprietaria di un autobus e la sua compagnia assicuratrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale. Il fatto risaliva al 20 dicembre 2016, quando l’autovettura condotta dal danneggiato era entrata in collisione con un pullman che, dopo essersi arrestato nella fermata posta sul margine destro della carreggiata, ne era ripartito senza azionare l’indicatore di direzione, tagliandogli la strada. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello, con sentenza depositata il 30 novembre 2023, respinse l’impugnazione, ritenendo che non ricorresse l’invasione di carreggiata ma la diversa ipotesi del tamponamento, con esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante per violazione dell’art. 149 cod. strad. Avverso tale decisione il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava il travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente localizzato i danni subiti dall’autovettura, ponendo a fondamento della decisione l’urto tra la parte anteriore sinistra del veicolo e la parte posteriore sinistra dell’autobus. La censura è stata dichiarata manifestamente infondata, in quanto dall’esame della motivazione emerge che il giudice di merito aveva posto a fondamento della decisione proprio l’accertamento che l’urto era avvenuto tra la parte anteriore destra della vettura e la parte posteriore sinistra dell’autobus. Il riferimento alla parte anteriore “sinistra”, contenuto in un passaggio della sentenza impugnata, è stato qualificato come un evidente lapsus calami, superato sia dal senso complessivo dell’argomentazione sia dal successivo passaggio motivazionale che descrive il tentativo di sorpasso a destra e l’urto con la parte anteriore destra.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, censuravano rispettivamente la motivazione apparente e l’omesso esame della documentazione fotografica, nonché la mancata applicazione dell’art. 154 cod. strad. in relazione alla manovra di immissione del pullman. Le doglianze sono state giudicate inammissibili, poiché la motivazione della sentenza impugnata, basata su un articolato e coerente apparato argomentativo, non presenta alcuna delle lacune che sole consentono il sindacato di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Le censure, ad onta della formale intestazione, attingono il giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale, riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, che non conferisce il potere di riesaminare il merito della causa ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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