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Omissione di soccorso: insussistenza dello stato di necessità (Cass. pen. n. 15558 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti censure aspecifiche e generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. In tema di omissione di soccorso (art. 189 cod. strada), la scriminante dello stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l’esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile. La valutazione circa la congruità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se non quando la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in conformità tra i due gradi di merito, per i reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, in relazione ad un incidente stradale nel quale la vettura da lui condotta aveva collisione con una moto, il cui conducente era caduto ed era rimasto ferito. L’imputato, secondo l’accertamento giudiziale, si era allontanato senza fermarsi e senza prestare soccorso. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rilevato che le doglianze formulate nei primi due motivi di ricorso erano aspecifiche, contenendo censure generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno dell’elemento soggettivo dei reati e della insussistenza della fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 189 cod. strada. Il ricorso, inoltre, non si confrontava con le puntuali argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che aveva escluso la credibilità della versione dell’imputato sulla base delle deposizioni testimoniali e delle videoriprese.

Quanto alla prospettata scriminante dello stato di necessità, la Corte ha richiamato il principio per cui tale esimente è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l’esistenza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente evidenziato l’evitabilità del paventato pericolo, essendo stato possibile all’imputato fermarsi restando nell’abitacolo della propria auto e chiamare i soccorsi.

In ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che i parametri valutativi espressi dal giudice non necessariamente devono essere contenuti nella parte destinata alla quantificazione della pena, potendo essere desunti dal testo della sentenza nel suo complesso. Ha inoltre precisato che è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.

Infine, la Corte ha ritenuto validamente esclusa la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., alla luce del rilevato disvalore oggettivo delle condotte accertate, essendo il fatto non lieve sia per l’omesso soccorso sia per la particolare esposizione al rischio della vittima, motociclista rimasto ferito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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