Accolta la censura di motivazione apparente sul verbale di polizia nel sinistro stradale (Cass. civ. Sez. III n. 20716 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura fondata su atti e documenti del giudizio di merito che il ricorrente si limiti a richiamare senza riprodurli nel ricorso né indicarne la collocazione nel fascicolo. La prospettazione dell’omessa considerazione di un fatto noto ai fini dell’inferenza di un fatto ignoto non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, ma solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. quale omesso esame di un fatto secondario. È sindacabile in sede di legittimità la motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ove il giudice di merito fondi l’accertamento della responsabilità sulle mere valutazioni degli agenti di polizia, dopo averne escluso il valore probatorio privilegiato, senza giustificare la preferenza accordata a tali elementi rispetto ad altri mezzi istruttori.
Il Fatto
La ricorrente, danneggiata in un sinistro stradale, aveva proposto domanda di risarcimento nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della propria compagnia assicuratrice. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda, ritenendo la responsabilità esclusiva dell’attrice per l’omessa concessione della precedenza all’atto dell’immissione in una rotatoria. La pronuncia era stata confermata dal Tribunale, che aveva escluso rilievo all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, nel quale una consulenza tecnica d’ufficio aveva invece accertato la responsabilità esclusiva del conducente dell’altro veicolo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a censurare l’interpretazione dell’art. 145 C.d.S.. Il difetto di autosufficienza è derivato dall’omessa riproduzione del verbale degli agenti, del modulo CID e degli esiti della consulenza tecnica. Nel merito, l’interpretazione della norma proposta dal giudice di merito è risultata conforme alla lettera della disposizione, sicché la censura celava, in realtà, la richiesta di una rivalutazione della quaestio facti riservata al giudice del merito.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 cod. civ. in tema di presunzioni, è stato parimenti dichiarato inammissibile per autosufficienza e, comunque, infondato. La Corte ha precisato che la deduzione della falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. postula l’indicazione del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice e la dimostrazione del suo contrasto con i paradigmi della gravità, precisione e concordanza, non potendosi risolvere in una mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ravvisato un’anomalia motivazionale nella sentenza impugnata, che aveva dapprima qualificato le risultanze del verbale di polizia come mere valutazioni prive di valore probatorio privilegiato, per poi fondare su di esse l’accertamento della responsabilità, in modo contraddittorio e senza spiegare la preferenza accordata a tali elementi rispetto alla consulenza tecnica svolta in altro giudizio.
La Corte ha cassato la sentenza con rinvio, dichiarato assorbito il quarto motivo e demandato al giudice del rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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