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Rifiuto di accertamento tossicologico: inammissibile il ricorso per censure generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 18336 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e mancanza di specifica critica, il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dalla corte di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In tema di rifiuto arbitrario di sottoporsi all’accertamento clinico-tossicologico, la consapevolezza e la volontarietà del rifiuto possono essere desunte anche da elementi indiziari, quali la fuga alla vista delle forze di polizia. La negazione delle attenuanti generiche non richiede una motivazione specifica quando risulti la cospicua personalità criminale dell’imputato, emergente dai precedenti penali.

Il Fatto

Il Tribunale di Monza aveva condannato l’imputato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro tremila di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno, per il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per essersi arbitrariamente rifiutato di sottoporsi all’accertamento clinico-tossicologico finalizzato alla verifica dell’eventuale assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, integrandone la motivazione.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla necessità di un rifiuto consapevole, inequivoco e intenzionale, nonché vizio di motivazione in ordine alla prova del rifiuto, alla riscrittura della motivazione di primo grado e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, non superavano il vaglio di ammissibilità. I motivi riproducevano, senza formulare specifica critica, le medesime censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello, che aveva integrato la motivazione del Tribunale richiamando le concrete modalità del fatto.

La sentenza impugnata aveva chiarito che l’eventuale confusione mentale derivante dall’ebbrezza non interrompe il nesso relativo alla condotta colposa contestata. La corte territoriale aveva inoltre ricostruito in fatto la piena consapevolezza dell’imputato, il quale si era dato alla fuga non appena individuate le volanti della polizia giudiziaria. Il rifiuto era stato ritenuto inequivoco, consapevole e volontario, sia pure sulla base di elementi indiziari.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte di appello ne aveva escluso la concessione in ragione della cospicua personalità criminale emersa dall’esame dei plurimi precedenti penali a carico del ricorrente, motivando adeguatamente il diniego.

La Corte di cassazione ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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