| 

Rifiuto dell’accertamento tossicologico: inammissibile il ricorso reiterativo (Cass. pen. Sez. VII n. 18338 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che reitera i motivi di appello e deduce censure concernenti la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove quando la motivazione della sentenza impugnata risulti congrua, adeguata e immune da vizi di manifesta illogicità. La configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsto dall’art. 187 cod. strada può essere validamente desunta dal possesso di sostanza stupefacente e dalla presenza di sintomi tipici di assunzione, secondo corretti criteri di inferenza fondati su massime di esperienza. Il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato in relazione alle modalità della condotta e all’entità del pericolo, ritenuto non particolarmente tenue.

Il Fatto

L’imputato era stato trovato in possesso di hashish e presentava molteplici sintomi tipici dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti intervenuti lo avevano pertanto invitato a sottoporsi agli accertamenti di rito, ma l’interessato aveva manifestato un chiaro rifiuto. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 12/09/2025, aveva confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 187 cod. strada e il diniego dell’attenuante di cui all’art. 131-bis cod. pen.. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi in ordine alla ricostruzione del fatto e alla valutazione probatoria, nonché censure generiche avverso il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità. Il ricorrente aveva infatti rimesso in discussione la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili che la giurisprudenza di legittimità riserva alla esclusiva competenza del giudice di merito.

La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità, fondata su corretti criteri di inferenza espressi in un ragionamento basato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, la configurabilità del reato era stata correttamente desunta dal possesso di hashish e dalla presenza di molteplici sintomi tipici dell’assunzione di sostanze stupefacenti, circostanze che legittimavano l’invito degli agenti a sottoporsi agli accertamenti di rito, cui era seguito il chiaro rifiuto dell’imputato.

Quanto alla censura relativa al diniego dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte l’ha ritenuta estremamente generica, osservando che i giudicanti avevano ampiamente giustificato la valutazione negativa in relazione alle modalità della condotta e all’entità del pericolo, ritenuto non particolarmente tenue. A norma dell’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *