Omessa richiesta della lingua materna: nullità assoluta dell’accertamento e annullamento senza rinvio (Cass. pen. n. 17103 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa richiesta, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, della lingua materna della persona destinataria dell’atto, imposta dall’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 574/1988, è sanzionata dall’art. 18-bis del medesimo decreto con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.. La violazione della predetta disposizione, che presidia il diritto di difesa della persona che non abbia piena cognizione della lingua italiana, comporta l’inutilizzabilità degli atti compiuti e, ove ne derivi l’accertamento del reato, l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non sussiste.
Il Fatto
Con sentenza del 05/07/2025, il Tribunale di Bolzano condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, Codice della strada, alla pena di mesi nove di arresto ed euro tremila di ammenda, sostituita la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. L’imputato, a mezzo del difensore, proponeva appello, trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 590 cod. proc. pen., in quanto impugnazione avverso sentenza di condanna alla pena dell’ammenda.
Con il ricorso venivano dedotti plurimi motivi, tra cui l’erronea valutazione della prova con riferimento alla mancata comprensione linguistica, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’eccessività del trattamento sanzionatorio e della sanzione amministrativa accessoria. Successivamente, veniva depositata memoria difensiva con motivo nuovo, incentrato sulla violazione delle disposizioni in materia di uso della lingua nei rapporti con gli organi giurisdizionali situati nella provincia di Bolzano (d.P.R. n. 574/1988).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dato continuità al recente orientamento di legittimità – espresso, tra le altre, dalle Sez. 1, n. 5145 del 2025 e Sez. 4, n. 24882 del 2025 – secondo cui sono inappellabili le sentenze con le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, anche in sostituzione di quella dell’arresto.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo nuovo, che sviluppa il primo motivo di ricorso. Ha rilevato che l’art. 1 d.P.R. n. 574/1988 parifica, nella Regione Trentino-Alto Adige, la lingua tedesca a quella italiana nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali situati nella provincia di Bolzano, e che la disciplina si applica anche alle forze di polizia in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l’attività di polizia in genere o sono destinati ad avviare un’azione penale.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 574/1988, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, quando devono porre in essere un atto nei confronti di una persona presente, devono chiederle quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. L’inosservanza di tale obbligo è sanzionata dall’art. 18-bis del medesimo decreto con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, gli agenti accertatori non avevano chiesto all’imputato quale fosse la sua lingua materna. La Corte ha escluso che la circostanza che il ricorrente parlasse e comprendesse, sia pure rudimentalmente, la lingua italiana consentisse di superare gli effetti derivanti dall’omissione, considerato che una generica e non puntuale comprensione delle richieste non è sufficiente ad assicurare l’esercizio compiuto del diritto di difesa, il quale postula la piena intelligenza del significato e dei limiti delle facoltà, come quella di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Alla stregua di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.