Divieto di reformatio in peius e aumento per il reato satellite (Cass. pen. Sez. VI n. 38814 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice di appello non può aumentare la pena fissata per un reato satellite quando sul relativo punto non sia intervenuta impugnazione del pubblico ministero, poiché in tal caso opera il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. La violazione è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione diretta della pena da parte della Corte di cassazione. Per converso, nel calcolo dell’incremento sanzionatorio distinto per ciascun reato satellite, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione specifica quando individui aumenti di esigua entità, essendo in radice escluso l’abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen.

Il Fatto

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato due imputati per plurimi delitti in materia di stupefacenti, con pene determinate in continuazione. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, aveva ridotto il trattamento sanzionatorio e qualificato alcuni fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, revocando talune pene accessorie.

Entrambi i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e travisamento delle prove sull’affermazione di responsabilità e censurando la determinazione della pena per i reati satelliti. La questione di maggior rilievo riguarda l’aumento disposto in appello per il reato satellite di uno dei ricorrenti, in assenza di gravame del pubblico ministero sul punto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rilevato l’inammissibilità della gran parte delle censure relative all’affermazione di responsabilità, in quanto orientate a una rilettura nel merito delle prove. Le sentenze di merito, convergenti nella lettura delle conversazioni captate e degli esiti dei servizi di osservazione, si sottraggono al sindacato di legittimità. Sul punto è richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 22471 del 2015, secondo cui la lettura dei dialoghi intercettati e l’interpretazione del linguaggio costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito.

Quanto alla fattispecie tentata, il Collegio ha ribadito che non configura desistenza, ma tentativo di acquisto di stupefacente, il mancato perfezionamento dell’operazione quando l’accordo su quantità, tipologia e prezzo sia già raggiunto, secondo il precedente Sez. III n. 41096 del 2018. La serietà della trattativa, desunta dalle captazioni e dagli incontri, è stata ritenuta idonea a fondare la responsabilità, come già affermato da Sez. I n. 6180 del 2020.

Il motivo invece accolto riguarda la posizione del ricorrente la cui pena era stata rideterminata in appello con un aumento per il reato satellite superiore a quello fissato dal primo giudice. La Corte ha ritenuto la statuizione adottata in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stato il più favorevole apprezzamento del primo giudice oggetto di impugnazione del pubblico ministero. Sono richiamate le Sezioni Unite n. 40910 del 2005 e Sez. II n. 22032 del 2023.

La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio sul punto, con diretta rideterminazione della pena in anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione, oltre la multa invariata.

Infine, quanto ai motivi sull’entità degli aumenti per la continuazione e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte li ha dichiarati inammissibili, ricordando che in tema di reato continuato il giudice non è tenuto a motivazione specifica sugli incrementi di esigua entità, secondo Sez. VI n. 44428 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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