Rivalsa dell’impresa designata e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (Cass. civ. Sez. III n. 13835 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 cod. civ. opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. In caso di scontro tra veicoli, trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., e non il primo comma, senza che operi alcuna inversione dell’onere della prova. L’azione di rivalsa dell’impresa designata per il risarcimento dei danni causati da un veicolo non assicurato è retta dal principio “quanti ea res erit”: l’impresa designata paga il debito altrui e la sua rivalsa è limitata a quanto effettivamente pagato. La corretta qualificazione giuridica di tale azione rileva ai fini della prescrizione, non ai fini dell’accertamento delle responsabilità, della quantificazione del danno o della regolazione delle spese.
Il Fatto
Il conducente di un trattore agricolo, privo di copertura assicurativa e circolante su strada aperta al pubblico transito, si scontrò con un’autovettura, i cui tre occupanti riportarono danni. L’impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada indennizzò le vittime, costituì in mora il conducente del trattore e lo convenne in giudizio per ottenere la rifusione delle somme versate.
Il Tribunale accolse la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione. La Corte d’appello, adita dal soccombente, rigettò il gravame, ritenendo l’eccezione di prescrizione inammissibile per genericità e comunque infondata, la ricezione dell’atto interruttivo regolare e le prove richieste irrilevanti. Il conducente del trattore ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso. In relazione al primo motivo, concernente l’eccezione di prescrizione, ha affermato che, una volta accertato che l’atto sia effettivamente pervenuto al domicilio del destinatario, scatta la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 cod. civ., la quale opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. È stato inoltre precisato che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente erano inconferenti: uno perché contenente solo obiter dicta, l’altro perché relativo a una diversa ipotesi, in cui era stata dimostrata la sola spedizione e non la ricezione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che, in caso di scontro tra veicoli, trova applicazione il secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. e non il primo, con la conseguenza che non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova. La valutazione sulla sussistenza della prova di una colpa concorrente è stata considerata questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla prova dell’eccessività dei pagamenti, è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi e per violazione dell’onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il quarto motivo, concernente la qualificazione dell’azione di rivalsa, è stato ritenuto inammissibile per la totale mancanza di una comprensibile censura, precisando che la rivalsa dell’impresa designata è retta dal principio “quanti ea res erit”: l’impresa designata paga il debito altrui, non il proprio, sicché tanto pagherà, di tanto si rivarrà.
Infine, il quinto motivo, relativo alla regolazione delle spese, è stato ritenuto manifestamente infondato: la corretta qualificazione giuridica dell’azione di rivalsa, anche alla luce della decisione delle Sezioni Unite n. 21514 del 2022, rileva ai fini della prescrizione, non ai fini dell’accertamento delle responsabilità, della quantificazione del danno o della regolazione delle spese. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. La Sesta Sezione ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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