Il COSAP non è rinunziabile e non si prescrive in cinque anni (Cass. civ. Sez. I n. 20602 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione di corresponsione del COSAP sorge con l’occupazione del suolo pubblico, anche in assenza di un formale provvedimento concessorio o autorizzativo, e deve ritenersi dovuta pure in caso di occupazione abusiva. L’inerzia dell’ente nel procedere all’esazione del canone non vale ad escludere il sorgere dell’obbligazione, potendo assumere rilievo solo se determina il decorso del termine di prescrizione. Il diritto al COSAP non è disponibile e non può formare oggetto di rinuncia per facta concludentia, richiedendo una rinuncia della P.A. la forma scritta. L’art. 2948 c.c. non trova applicazione, operando la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Il Fatto

Una società aveva adito il Tribunale chiedendo la nullità di 27 avvisi di pagamento emessi dal Comune per somme dovute a titolo di COSAP per installazioni pubblicitarie, eccependo la prescrizione del credito, la decadenza dalla facoltà di richiesta e l’infondatezza della pretesa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e accolto la riconvenzionale del Comune, condannando l’attrice al pagamento di una somma rilevante.

La Corte d’appello, riformando solo parzialmente la sentenza, aveva dichiarato dovuto il canone come determinato dall’ente, ad eccezione di un avviso. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, contestando in particolare la natura del canone, la mancata rilevanza dell’assenza di titolo concessorio, l’alternatività con l’imposta sulla pubblicità e il termine prescrizionale applicabile. Nelle more del giudizio di legittimità era intervenuto il fallimento della società, poi chiuso, senza che ciò determinasse l’interruzione del processo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati i primi tre motivi richiamando propri precedenti in fattispecie affini. La fonte del diritto al COSAP è costituita dall’uso speciale del bene pubblico, con la conseguenza che l’obbligazione sorge con l’occupazione, risultando irrilevante che essa avvenga con o senza titolo. Il canone è dovuto anche in caso di occupazione abusiva, in quanto corrispettivo dell’utilizzazione particolare di beni pubblici, né rileva la mancanza di un formale provvedimento concessorio.

Quanto alla pretesa rinuncia, l’inerzia dell’ente nell’esazione non esclude il sorgere dell’obbligazione e il diritto al canone non è oggetto di trattativa privata né di rinunzia per facta concludentia, richiedendo una simile rinuncia l’adozione di un atto in forma scritta. Del pari infondata è la tesi del legittimo affidamento: fino al maturare della prescrizione, la richiesta di pagamento non costituisce evento imprevedibile, essendo stata esclusa in fatto dalla Corte territoriale la configurabilità di una condotta illecita del Comune.

I motivi quarto, quinto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo sono stati dichiarati inammissibili per carenza del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., procedendo a un generico richiamo di difese senza riprodurre e localizzare gli atti di causa; per i motivi quarto e quinto la questione è stata altresì ritenuta nuova.

Nel merito, il sesto motivo è infondato: il canone ex art. 27 del Codice della strada e il COSAP hanno presupposti propri e non sono alternativi, essendo il primo corrispettivo per la sottrazione dell’area al sistema della viabilità. Infondato anche il dodicesimo motivo, la prescrizione applicabile al COSAP è quella ordinaria: l’art. 2948, n. 3, c.c. non opera, non trattandosi di corrispettivo del godimento di un bene concesso al privato, né l’art. 2948, n. 4, c.c., riferendosi a obbligazioni con scadenza periodica derivanti da un unico rapporto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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