Mancata comunicazione dati conducente: obbligo insorge solo dopo la definizione dei ricorsi (Cass. civ. Sez. 2 n. 13604 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. — consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente — si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo all’infrazione presupposta, non insorgendo prima di allora alcun obbligo. In caso di esito sfavorevole per il ricorrente, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere; in caso di esito favorevole, con annullamento del verbale, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

Il Fatto

A seguito della contestazione di una violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S., al proprietario del veicolo veniva notificato un successivo verbale con cui gli si contestava la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. per omessa comunicazione dei dati del conducente. L’opponente deduceva di aver già comunicato all’organo accertatore, a mezzo PEC, di aver proposto opposizione avverso il verbale presupposto, costituendo ciò un giustificato motivo. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione ritenendo che la proposizione del ricorso giurisdizionale non sospendesse né interrompesse il termine perentorio per la comunicazione dei dati.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso per stretta connessione logica, li dichiara fondati. Il Collegio richiama il testo dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., evidenziando come l’obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente sorga solo in caso di mancata identificazione del medesimo, e come la sanzione sia prevista per l’omissione «senza giustificato e documentato motivo».

La Corte aderisce all’orientamento di legittimità più recente, successivo alle anteriori decisioni (Sez. 2, n. 15542 del 2015; Sez. 2, n. 18027 del 2018), secondo cui la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti proposti avverso il verbale relativo all’infrazione presupposta. Tale orientamento, consolidato nelle pronunce di Sez. 2, n. 24012 del 2022 e Sez. 6-2, n. 20974 del 2014, valorizza sia il dato letterale della norma sia la ratio ad essa sottesa.

Il Collegio richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, secondo cui il proprietario non è tenuto a rivelare i dati del conducente prima della definizione dei procedimenti per l’annullamento del verbale, nonché la circolare del Ministero dell’Interno n. 3971 del 2011, che qualifica come «giustificato e documentato motivo» la comunicazione dell’avvenuta proposizione del ricorso.

La Corte chiarisce che la sospensione dell’obbligo di comunicazione, in realtà, configura una sorta di interruzione: il termine di sessanta giorni inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui sopravviene l’esito negativo del giudizio di opposizione, dovendosi intendere per tale anche l’esito del primo grado, attesa la provvisoria esecutività della sentenza tra le parti.

Nel caso di specie, il Tribunale non ha considerato che il giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto era stato introdotto prima della notifica del verbale di contestazione e non era stato ancora definito. La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che si atterrà al principio indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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