Il giudice deve motivare l’attendibilità del tasso alcolemico accertato a distanza di ore dalla guida (Cass. pen., Sez. IV, n. 22434 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo di alcune ore tra la condotta di guida e l’esecuzione dell’accertamento alcolemico non rende di per sé invalido il rilevamento, ma impone al giudice di merito di verificarne la concreta affidabilità e di motivare specificamente, anche con apporto del sapere scientifico, le ragioni per cui il tasso accertato in un momento successivo possa ritenersi rappresentativo di quello esistente al momento della guida e, in particolare, superiore alla soglia di rilevanza penale di cui all’art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992. Tale onere motivazionale è tanto più rigoroso quanto maggiore è il lasso temporale trascorso e quando gli stessi autori dell’esame di laboratorio abbiano qualificato il risultato come meramente preliminare e ad esclusivo uso diagnostico, non utilizzabile in ambito giuridico-amministrativo senza un test di conferma.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto alle ore 5:05 del 29 gennaio 2022. La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto attendibile l’accertamento del tasso alcolemico di 2,19 g/l, risultante da un referto dell’Ospedale di Cassino basato su un test di screening qualificato dai sanitari come “analitico preliminare ad esclusivo uso diagnostico”, eseguito su un prelievo effettuato quasi cinque ore dopo l’incidente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. La Corte ha preliminarmente rilevato che non era controverso che la guida fosse terminata alle 5:05 e che il prelievo fosse stato eseguito alle 9:59, a seguito dell’indisponibilità di un etilometro. Su questo dato, tuttavia, i giudici di merito non avevano fornito alcuna motivazione, limitandosi a richiamare precedenti di legittimità secondo cui il decorso di un intervallo temporale tra la condotta e l’accertamento non incide sulla validità del rilevamento.
La Corte ha chiarito che quei precedenti si riferivano a casi in cui il lasso temporale era assai breve e i giudici di merito avevano comunque fornito una motivazione completa e non illogica. Ha invece richiamato l’orientamento per cui, quando tra la guida e l’accertamento siano trascorse “alcune ore”, non è sufficiente fare riferimento solo all’esito delle analisi, ma è necessario valutarne la concreta affidabilità, considerando l’estensione dell’intervallo e la sintomatologia manifestata dal conducente.
Con riferimento alla dinamica di assorbimento e smaltimento dell’alcol, la Corte ha ricordato la “curva di Widmark”, i cui andamenti non sono determinabili in astratto ma variano da soggetto a soggetto. Ne consegue che la sentenza impugnata è affetta da motivazione apparente, poiché non spiega in base a quali elementi scientifici il tasso di 2,19 g/l, accertato cinque ore dopo, fosse necessariamente superiore a 1,5 g/l già al momento della guida.
La Corte ha inoltre censurato la valutazione di attendibilità del test eseguito. I giudici di merito avevano fatto applicazione del principio per cui il codice della strada non prescrive particolari modalità di analisi, ma non avevano considerato che tale principio vale quando la correttezza scientifica della metodologia non è contestata. Nel caso di specie, invece, gli stessi sanitari refertanti avevano attestato che il risultato non era utilizzabile in ambito giuridico-amministrativo senza un test di conferma, e i giudici non avevano disposto alcun approfondimento né chiesto chiarimenti agli autori del referto.
La sentenza è stata, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà attenersi ai principi sopra indicati.
Nota della Redazione
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