Convalida daspo e termine difensivo: necessario il concreto pregiudizio (Cass. pen. Sez. 3 n. 7451 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il mancato rispetto del termine di quarantotto ore concesso all’interessato per l’esame della documentazione e il deposito di memorie difensive non determina automaticamente la nullità dell’ordinanza di convalida. È necessario, invece, che il ricorrente dimostri il concreto pregiudizio subito dal proprio diritto di difesa, indicando specificamente in quale misura la compressione del termine abbia inciso sulla possibilità di articolare le proprie difese. L’onere di allegazione del pregiudizio concreto deve ritenersi assolto solo quando la deduzione sia supportata da puntuali riferimenti documentali e temporali, non essendo sufficiente una mera affermazione generica di avvenuto deposito di memorie.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Terni convalidava congiuntamente i provvedimenti emessi dal Questore di Terni ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989, con i quali era stato imposto anche l’obbligo di presentazione presso la Questura di Pescara per la durata di cinque anni. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli interessati, deducendo due distinti motivi di doglianza.
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione del termine di quarantotto ore che deve intercorrere tra la notifica del provvedimento questorile e l’ordinanza di convalida, termine finalizzato a consentire l’esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni. Con il secondo motivo, deducevano invece un difetto di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità, ritenendo che il giudice si fosse limitato a richiamare la notizia di reato e il provvedimento del Questore senza un’adeguata verifica dei presupposti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato tardiva la memoria di replica depositata dai ricorrenti in data 02/12/2025, in quanto presentata oltre il termine di cinque giorni previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. per il deposito di memorie in vista dell’udienza.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale. A un primo orientamento, secondo cui la violazione del termine dilatorio di quarantotto ore determinerebbe di per sé la nullità del provvedimento di convalida, si è contrapposto un indirizzo più recente, cui la Corte ha dichiarato di aderire, che richiede la dimostrazione del concreto pregiudizio subito. Tale orientamento si fonda su principi di carattere generale espressi anche dalle Sezioni Unite, in materia di omessa traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare, e impone di valutare la nullità in funzione dell’effettiva lesione del diritto di difesa.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha ritenuto la doglianza generica e, pertanto, infondata. Il ricorrente aveva infatti meramente affermato di aver presentato memoria difensiva nel termine delle quarantotto ore, senza offrire alcun riferimento documentale o temporale a supporto di tale deduzione. In ogni caso, anche a voler ammettere l’avvenuto deposito della memoria prima dell’emanazione dell’ordinanza di convalida, il ricorrente non aveva lamentato la mancata considerazione di tale atto da parte del giudice, come invece avrebbe dovuto alla luce della giurisprudenza di legittimità.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha ricordato che i presupposti della convalida sono: le ragioni di necessità ed urgenza; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità delle condotte e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6 legge n. 401/1989; la congruità della durata della misura. Il giudice di merito, conformemente al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 44273 del 2004, aveva correttamente effettuato il controllo di legalità su tutti i presupposti, motivando adeguatamente in ordine alla pericolosità sulla base dei precedenti penali specifici e dei precedenti provvedimenti di daspo a carico di entrambi gli interessati.
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Nota della Redazione
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