Guida senza patente: la recidiva nel biennio esclude la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 22376 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere la depenalizzazione del reato ex art. 116, comma 15, cod. strada, non richiede un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, essendo sufficiente un minimo di prova, purché il ricorrente non alleghi elementi contrari. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, atteso che la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio. Il giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale del merito, è sindacabile in cassazione solo per arbitrio o illogicità manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in entrambi i gradi di merito per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada per aver guidato senza patente essendo recidivo nel biennio. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza della fattispecie di reato per carente dimostrazione della definitività della precedente contestazione, l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’erroneo diniego della prevalenza delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminato il primo motivo, lo ha ritenuto riproduttivo di doglianze già disattese dai giudici di merito. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha affermato che per la prova della recidiva nel biennio non è necessaria la dimostrazione documentale della definitività dell’accertamento della precedente violazione, essendo sufficiente un minimo di prova – come il verbale di contestazione versato in atti – accompagnato dalla mancata allegazione di elementi contrari da parte del ricorrente (cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 2024, Rv. 286200). Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato il contenuto del verbale di contestazione in assenza di elementi comprovanti la non definitività.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente. Difetta, infatti, il requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta assume rilevanza penale solo in presenza di recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, n. 28657 del 2024, Rv. 286812).
Infine, in relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte ha precisato che il giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale del merito, sfugge al sindacato di legittimità laddove non sia frutto di arbitrio o di motivazione illogica (cfr. Sez. 3, n. 25908 del 2004, Rv. 229293; Sez. 3, n. 9836 del 2016, Rv. 266460).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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