Rifiuto di accertamenti e stato di alterazione: nozione di ragionevole motivo (Cass. pen. Sez. IV n. 26453 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 è configurabile quando sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente un sospetto qualificato, non essendo necessaria la prova dell’alterazione, che il rifiuto impedisce di acquisire. Le doglianze che lamentano la mera persuasività o adeguatezza della motivazione, sollecitando una diversa valutazione delle prove, sono inammissibili nel giudizio di legittimità. I motivi di appello generici, proposti in concorso con altri specifici, restano affetti da inammissibilità originaria, interrompendo la catena devolutiva.
Il Fatto
Il 16 novembre 2021, l’imputato fu colto alla guida di un veicolo in evidente stato di agitazione. La perquisizione, avviata dai carabinieri, consentì il rinvenimento di due confezioni di sostanza stupefacente sotto il sedile del veicolo. Ritenendo sussistente il ragionevole motivo per ipotizzare che il conducente si trovasse sotto l’effetto di sostanze, gli operanti richiesero il prelievo di campioni biologici, cui l’imputato rifiutò di sottoporsi.
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza dell’8 settembre 2023, lo ritenne responsabile del reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992, condannandolo a quattro mesi di arresto ed euro mille di ammenda. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 7 ottobre 2025, confermò la decisione. Avverso tale pronuncia, l’imputato propose ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla legittimità della richiesta di sottoporsi al prelievo e alla sussistenza del ragionevole motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, per il fatto commesso il 16 novembre 2021, non è applicabile l’art. 187 cod. strada nella versione modificata dalla legge n. 177/2024, che ha eliminato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, non potendo la nuova disciplina retroagire. Ha quindi verificato la legittimità della richiesta di accertamento, valorizzando non solo il rinvenimento dello stupefacente ma anche i dati sintomatici della pregressa assunzione rilevati all’atto del controllo.
Il Collegio ha escluso la manifesta illogicità della valutazione dei giudici di merito, richiamando il principio per cui il reato di rifiuto è configurabile in presenza di un ragionevole motivo di ritenere l’assunzione di sostanze (Sez. 4, n. 12197 del 2017), senza che sia necessaria la prova dell’alterazione. Ha inoltre precisato che la censura relativa alla diversa interpretazione delle prove è rivolta alla valutazione sottesa, riservata al giudice di merito, e come tale estranea al controllo di legittimità, che concerne esclusivamente il rapporto tra motivazione e decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la genericità della doglianza proposta in appello, riferita al comma 2 dell’art. 187 cod. strada e non al successivo comma 2-bis, che disciplina il prelievo di campioni della mucosa orale. Tale genericità ha determinato l’interruzione della catena devolutiva, rendendo l’eventuale annullamento per omessa motivazione privo di effetti e conducendo a una declaratoria di inammissibilità nel giudizio di rinvio.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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