Competenza del giudice dell’esecuzione in caso di annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 12846 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di competenza del giudice dell’esecuzione, la regola dettata dall’art. 665, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. — secondo cui, in caso di annullamento con rinvio, competente è il giudice di rinvio — costituisce disposizione speciale e autonoma rispetto al criterio generale del comma 2 del medesimo articolo. Essa prevale anche quando il giudice di rinvio abbia confermato o riformato la sentenza di primo grado soltanto in relazione alla pena. L’elemento specializzante è dato dall’essere stata la pronuncia di appello emessa in sede di giudizio di rinvio, circostanza che prevale sulla natura della modificazione apportata. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione che abbia applicato il comma 2 è incompetente e l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di rinvio.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 17 dicembre 2024, aveva accolto l’istanza del condannato di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna: una pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata dell’11 luglio 2012, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2014, e una pronuncia della Corte d’appello di Napoli del 9 febbraio 2016, divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2016.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: violazione di legge per essere stato il provvedimento emesso da giudice incompetente. L’ultima sentenza passata in giudicato è, infatti, quella della Corte d’appello di Napoli, che ha riformato la decisione di primo grado; la competenza spetterebbe dunque alla Corte d’appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato la propria competenza sull’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che la sentenza della Corte d’appello di Napoli aveva riformato quella di primo grado soltanto in punto di pena. Da questo dato in fatto aveva tratto la conseguenza di dover provvedere esso stesso.
La Corte ha però ricostruito un elemento decisivo trascurato: la sentenza della Corte d’appello di Napoli era stata pronunciata quale giudice del rinvio, a seguito dell’annullamento della precedente pronuncia della stessa Corte d’appello del 6 maggio 2013, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12828 dell’11 febbraio 2015.
Trova allora applicazione l’art. 665, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., secondo cui, quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, competente è il giudice di rinvio. La giurisprudenza di legittimità — richiamata nella specie con Sez. 1, n. 29045 del 28.02.2018, e con le conformi Sez. 1 n. 495 del 2003 e Sez. 1 n. 5049 del 2003 — ha chiarito che tale disposizione fissa una regola speciale e autonoma di attribuzione della competenza in executivis, che prescinde dai criteri del comma 2. In caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, competente è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che questi abbia o meno confermato la sentenza di primo grado.
La norma del comma 3, ultimo periodo, è dunque speciale rispetto a quella del comma 2, poiché contiene un elemento specializzante — l’essere stata la pronuncia di appello emessa in sede di giudizio di rinvio — che manca nella fattispecie generale. Nel caso concreto, pur avendo la pronuncia di appello riformato il primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, essa proveniva dal giudice del rinvio: la competenza appartiene pertanto alla Corte d’appello di Napoli.
L’ordinanza impugnata, emessa da giudice incompetente, è stata conseguentemente annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per la decisione sull’istanza.
Nota della Redazione
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