Recidiva nel biennio: prova del pregresso illecito nella guida senza patente (Cass. pen. Sez. VII n. 25892/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio, per “accertamento del pregresso illecito amministrativo” deve intendersi la mera esistenza di un minimo di prova dell’illecito stesso, quale l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, non essendo necessaria un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento. Tale prova può essere utilmente ricavata dall’annotazione di polizia giudiziaria e dal verbale di contestazione, utilizzabili in ragione del rito prescelto. Grava, inoltre, sul ricorrente l’onere di allegare elementi contrari alla definitività dell’accertamento del pregresso illecito, la cui mancanza rende legittima la declaratoria di responsabilità per la violazione aggravata.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 116 cod. strada, relativo alla guida senza patente, ravvisando l’aggravante della recidiva nel biennio. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado, respingendo le doglianze dell’imputato. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione incentrato sul vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso era inammissibile, in quanto consistente in una mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva infatti fornito un percorso argomentativo logico e coerente con i dati fattuali riportati, osservando che la prova della precedente violazione e della definitività dell’accertamento erano state ricavate dall’annotazione di polizia giudiziaria e dall’allegato verbale di contestazione.
Con riferimento alla questione sostanziale, la Corte ha richiamato il principio di ius receptum secondo cui, in tema di guida senza patente, per recidiva nel biennio deve intendersi l’accertamento del pregresso illecito amministrativo. Non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento, essendo sufficiente un minimo di prova, come l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria.
Tale prova deve essere valutata unitamente alla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi contrari alla definitività dell’accertamento. Nel caso di specie, dalla ricerca nella banca dati interforze era emerso che il verbale relativo alla precedente violazione non era stato opposto, né era stato oblato, elemento che confermava la definitività dell’accertamento del pregresso illecito.
La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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