Apparecchio approvato ma non omologato: illegittimo l’accertamento delle infrazioni al semaforo (Cass. civ. n. 21861 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento delle violazioni del codice della strada, la sola preventiva approvazione ministeriale dell’apparecchiatura di rilevazione elettronica non è equipollente alla omologazione, che costituisce un’attività distinta e consequenziale rispetto alla prima. Ne consegue che è illegittimo l’accertamento effettuato mediante un dispositivo approvato ma non omologato, essendo le risultanze delle sole apparecchiature debitamente omologate qualificabili come fonti di prova.

Il Fatto

Un Comune notificava a una società tre verbali per violazione dell’art. 41 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 146, comma 2, CdS, per avere un veicolo oltrepassato un incrocio semaforizzato percorrendo la corsia destinata alla svolta a sinistra, con luce semaforica rossa. Le violazioni erano state accertate tramite un’apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione della società e annullava i verbali. Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo illegittimo l’utilizzo del sistema per difetto di omologazione e per le modalità di funzionamento. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato con priorità logica il terzo motivo, riguardante la necessità dell’omologazione dell’apparecchio. Ha richiamato il proprio recente orientamento secondo cui la sola preventiva approvazione ministeriale non è equipollente all’omologazione, basandosi su due argomentazioni: la prima, letterale, perché l’art. 142, comma 6, CdS parla solo di «apparecchiature debitamente omologate»; la seconda, sistematica, perché l’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992 contempla distinti procedimenti di approvazione e di omologazione, con differenti effetti giuridici.
Sulla base di tali premesse, il terzo motivo è stato rigettato, essendo pacifica la mancata omologazione del dispositivo. Da tale conclusione è derivato l’assorbimento del secondo e del quarto motivo di ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato infondato, avendo il giudice d’appello correttamente interpretato la domanda nei limiti dell’art. 112 c.p.c..
Il quinto motivo è stato invece accolto: le sanzioni irrogate ammontavano complessivamente a un massimo di € 216,00, sicché la liquidazione di spese per € 2.800,00 appariva non comprensibile e priva di motivazione, oltre i limiti tariffari del primo scaglione. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione per la rideterminazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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