Responsabilità solidale della società di noleggio ex art. 196 cod. strada (Cass. civ. Sez. II n. 17662 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il locatore di veicolo senza conducente, ai sensi dell’art. 84 cod. strada, è un ulteriore soggetto obbligato in via solidale, oltre al proprietario e al conducente, al pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell’art. 196 cod. strada, nel testo applicabile ratione temporis. La comunicazione alla P.A. delle generalità del locatario, pur se tempestiva, non costituisce fatto sopravvenuto idoneo a paralizzare la pretesa sanzionatoria, né esonera la società di noleggio dalla responsabilità. La modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. g-ter, del d.l. n. 121/2021, conv. con modif. dalla legge n. 156/2021, ha portata innovativa e non retroattiva, non applicandosi alle sanzioni amministrative il principio della retroattività della legge più favorevole.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel noleggio di veicoli a lungo termine, impugnava dinanzi al Giudice di pace l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per l’omesso pagamento di verbali elevati per infrazioni del codice della strada, assumendo di aver comunicato all’autorità i dati completi dei soggetti cui le vetture erano state noleggiate. Il Giudice di pace accoglieva il ricorso, ritenendo provata la tempestiva comunicazione. Il Tribunale, su appello del Comune, riformava la decisione, escludendo la prova dell’effettiva stipulazione e vigenza dei contratti di noleggio al momento delle violazioni e affermando la sussistenza della solidarietà ex art. 196 cod. strada.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, trattando congiuntamente i motivi di ricorso, ha preliminarmente escluso l’applicabilità retroattiva della novella del 2021 all’art. 196 cod. strada, ribadendo che le sanzioni amministrative non hanno natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel e che la nuova formulazione, introducendo l’inciso “in vece del proprietario”, ha portata innovativa, soggetta alla regola dell’efficacia solo per l’avvenire. Il ricorso, concernente verbali del 2016, è stato pertanto esaminato alla luce della normativa previgente.
Quanto alla questione centrale, la Corte ha ricostruito l’evoluzione giurisprudenziale, rilevando che l’indirizzo che escludeva la responsabilità delle società di noleggio in caso di comunicazione dei dati del locatario è stato superato da un orientamento ormai costante. Il testo previgente dell’art. 196, primo comma, cod. strada deve interpretarsi nel senso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato in via solidale, oltre al proprietario e al conducente, con il responsabile dell’infrazione. L’argomento testuale contrario, fondato sulla mancata equiparazione del locatore alle ipotesi indicate, è stato ritenuto non convincente, in quanto privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà e della ratio della norma, che considera la conoscenza del nominativo del locatario come nota al solo locatore.
Ne consegue l’irrilevanza della questione dell’avvenuta comunicazione del contratto di noleggio alla P.A., e persino della sua esistenza, non essendo idonea neppure la comunicazione dei dati a escludere la responsabilità della società. In ordine alle spese, la Corte ha precisato che la condanna è coerente con il principio di soccombenza, essendo le affermazioni contrarie contenute in motivazione il frutto di un mero errore materiale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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