Protezione speciale: l’integrazione del migrante va valutata in modo complessivo, non atomistico (Cass. 2113/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 2113 del 1 febbraio 2026 (R.G.N. 9858/2025) — Presidente Laura Tricomi, Relatore Alessandra Dal Moro.

Il principio di diritto

Anche dopo il D.L. n. 20 del 2023 (convertito nella legge n. 50 del 2023), che ha modificato l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico immigrazione, non è precluso il riconoscimento della protezione speciale per ragioni attinenti alla tutela della vita privata e familiare, il cui fondamento risiede in fonti sovraordinate — l’art. 8 CEDU, l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. — richiamate dall’art. 5, comma 6, del Testo Unico. Ai fini di tale tutela, il giudice deve valutare il percorso di integrazione del richiedente in modo complessivo e unitario, e non atomistico, comparando la vita privata e familiare costruita in Italia con la situazione che egli troverebbe nel Paese d’origine, attraverso un giudizio prognostico sugli effetti dello sradicamento.

Il fatto

Un cittadino nigeriano aveva impugnato il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto il ricorso contro il diniego della protezione internazionale e complementare. Nel ricorso per cassazione lamentava, con il terzo motivo, che il Tribunale avesse negato la protezione speciale senza considerare adeguatamente il suo percorso di integrazione: l’attività lavorativa svolta durante la detenzione e la successiva continuità occupazionale, il superamento della tossicodipendenza e della parentesi penale (con liberazione anticipata per buona condotta), le relazioni familiari e sociali radicate in Italia a fronte della perdita di ogni legame con il Paese d’origine.

La motivazione

Il terzo motivo è fondato (inammissibili il primo e il secondo). Richiamato il recente arresto n. 29593/2025, la Corte ribadisce che la protezione complementare, pur dopo la novella del 2023, non può intendersi preclusa quando venga in rilievo la tutela della vita privata e familiare, fondata su fonti costituzionali e internazionali richiamate dall’art. 5, comma 6, T.U.; restano fermi i principi elaborati a partire da Cass. n. 4455/2018 e confermati dalle Sezioni Unite (nn. 29459, 29460 e 29461 del 2019 e n. 935 del 2025), secondo cui la vulnerabilità va valutata caso per caso, comparando i due contesti di vita per riscontrare un’effettiva e incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali.

Nel caso, il Tribunale aveva valutato il percorso del ricorrente in modo atomistico, valorizzando la pregressa condotta illecita legata alla tossicodipendenza senza considerare, in modo complessivo e unitario, il documentato percorso riabilitativo iniziato in detenzione e la successiva integrazione lavorativa, sociale e relazionale, né il giudizio comparativo prognostico sugli effetti del rimpatrio in un Paese dove il ricorrente non ha più riferimenti familiari né rete di sostegno. In dispositivo la Corte accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili il primo e il secondo, cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

La decisione ribadisce che la stretta normativa del 2023 non ha cancellato la protezione speciale fondata sull’art. 8 CEDU: il diritto al rispetto della vita privata e familiare resta parte dell’ordinamento tramite il richiamo dell’art. 5, comma 6, T.U. Sul piano pratico, il giudizio sull’integrazione non può essere frammentato in singoli elementi valutati isolatamente: contano la serietà e la concretezza dello sforzo di integrazione nel loro insieme, e il confronto prognostico con le condizioni di vita nel Paese d’origine. Una motivazione che isoli il passato penale trascurando il percorso riabilitativo e integrativo è viziata.

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