Obbligo di preavviso per dimissioni durante sospensione per mancata vaccinazione (Cass. civ. n. 14632/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del rapporto di lavoro per inadempimento dell’obbligo vaccinale, prevista dalla normativa emergenziale anti-COVID-19, non esonera il lavoratore dall’obbligo di preavviso in caso di dimissioni volontarie, ai sensi dell’art. 2118 c.c.
La sospensione determina un’attenuazione della corrispettività limitatamente alla prestazione lavorativa e alle retribuzioni, ma non incide sugli altri diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e non direttamente incisi dalla sospensione stessa, tra cui l’obbligo di preavviso in caso di recesso del lavoratore.
La scelta del lavoratore di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria è reversibile in ogni momento, previo adempimento dell’obbligo, sicché il datore di lavoro conserva un interesse alla prestazione lavorativa al termine del periodo di sospensione e deve essere messo in condizione di organizzarsi tempestivamente, mediante il preavviso, per la sostituzione del lavoratore dimissionario.
Il Fatto
Una lavoratrice dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, in servizio come operatore sanitario, presentò le dimissioni durante un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, disposta a seguito della sua scelta di non adempiere all’obbligo vaccinale anti-COVID-19 previsto per gli esercenti le professioni sanitarie. La lavoratrice chiese il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che la sospensione del rapporto la rendesse inidonea a rendere la prestazione e che, pertanto, il preavviso non fosse dovuto.
Il Tribunale di Aosta accolse parzialmente la domanda, condannando l’Azienda al pagamento dell’indennità sostitutiva, e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 290 del 2025, confermò la decisione, ritenendo che la sospensione del rapporto per mancata vaccinazione escludesse l’obbligo di preavviso. L’Azienda propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2118 c.c. e della normativa emergenziale, sostenendo che la sospensione non esonera il lavoratore dal preavviso e che il capo della sentenza di primo grado sul rigetto della giusta causa delle dimissioni era passato in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente, e dichiara assorbito il secondo motivo. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass., Sez. L, n. 1881 del 2025; Cass., Sez. L, n. 11178 del 2026) secondo cui il rifiuto degli operatori sanitari di adempiere all’obbligo vaccinale, in assenza di giustificato motivo, determina la sospensione del rapporto di lavoro, con perdita della retribuzione, ma con conservazione del posto di lavoro entro i limiti temporali stabiliti dalla legge. Tale sospensione realizza un bilanciamento tra i diritti individuali e il diritto alla salute collettiva, e non assume connotazioni disciplinari.
La Corte precisa che l’attenuazione della corrispettività che si determina durante la sospensione riguarda unicamente la prestazione lavorativa e le retribuzioni, ma non incide sugli altri diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e non direttamente incisi dalla sospensione stessa. In particolare, il recesso del lavoratore per dimissioni continua a essere disciplinato dalle norme ordinarie, ivi incluso l’obbligo di preavviso di cui all’art. 2118, comma 1, c.c., poiché la scelta di non vaccinarsi è reversibile in ogni momento, previo adempimento dell’obbligo vaccinale. Il datore di lavoro conserva un interesse alla prestazione lavorativa al termine del periodo di sospensione e deve essere messo in condizione, tramite il preavviso, di organizzarsi tempestivamente per la sostituzione del lavoratore dimissionario. La sospensione non configura un’ipotesi di impossibilità assoluta della prestazione, come quella che si verifica in caso di malattia o di integrazione salariale per sospensione dell’attività, che potrebbe giustificare l’esclusione del preavviso.
La Cassazione rileva, inoltre, che la sentenza di primo grado aveva respinto la domanda di riconoscimento della giusta causa delle dimissioni, senza che la lavoratrice proponesse appello su tale capo, con conseguente formazione del giudicato sulla questione della legittimità delle dimissioni e, indirettamente, sulla necessità del preavviso. La sentenza impugnata, nel ritenere la lavoratrice inidonea a rendere la prestazione per il solo fatto della sospensione, ha errato nell’applicazione dell’art. 2118 c.c. e della disciplina emergenziale. La Corte, pertanto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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