Reati tributari e amministratore prestanome: il dolo specifico si prova anche in forma di dolo eventuale (Cass. pen. 4611/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 4611 del 3 febbraio 2026 (R.G.N. 34426/2025) — Presidente Andrea Gentili, Relatore Lorenzo Antonio Bucca.
Il principio di diritto
La prova del dolo specifico di evasione richiesto dai reati tributari (artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000) in capo all’amministratore di diritto che funga da mero prestanome può essere desunta dal complesso dei rapporti tra costui e l’amministratore di fatto, e in particolare dalla macroscopica illegalità dell’attività svolta e dalla consapevolezza di tale illegalità; il dolo specifico è compatibile con il dolo eventuale, che ricorre quando l’agente ponga in essere la condotta accettando il rischio della realizzazione della finalità illecita. La condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10) richiede però l’accertamento che l’imputato l’abbia realizzata, o vi abbia concorso, nell’arco temporale in cui ha ricoperto la carica: il solo obbligo dell’amministratore subentrante di verificare la contabilità pregressa non implica il concorso in condotte già avvenute.
Il fatto
La Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna di un imputato — liquidatore di una s.r.l. — per omessa dichiarazione (art. 5) e occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000). La difesa sosteneva, tra l’altro, che la responsabilità fosse stata fondata sulla mera assunzione formale della carica di “testa di legno”, senza il dolo specifico di evasione, e che l’imputato avesse ricoperto la carica di liquidatore per soli cinque giorni (dal 27 al 31 dicembre 2018), anno in cui era collocata la distruzione delle scritture.
La motivazione
Il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato e in parte fondato. Le censure sul processo verbale di constatazione (asseritamente riferito ad altra società) sono inammissibili perché non dedotte come motivo d’appello e sollevate per la prima volta in cassazione. Sull’elemento soggettivo, la Corte ribadisce la compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico anche nei reati tributari (Sez. 3, n. 12680/2020, Natali; Sez. U Nocera ed Espenhahn): la prova del dolo specifico dell’amministratore-prestanome si desume dal complesso dei rapporti con l’amministratore di fatto e dalla macroscopica illegalità dell’attività, consapevolmente accettata (Sez. 3, n. 2570/2019, Marni; Sez. 4, n. 31882/2023, Stabile). Nel caso, l’imputato — privo di competenze, con precedenti per reati contro il patrimonio, che aveva accettato la carica formale di una “società fantasma” usata come “cartiera” a ridosso della scadenza dichiarativa, rinunciando a ogni controllo — integrava il dolo eventuale.
È invece fondato il terzo motivo, relativo al reato ex art. 10: l’imputazione colloca la distruzione o l’occultamento delle scritture nel 2018, ma l’imputato aveva ricoperto la carica solo dal 27 al 31 dicembre; la sentenza avrebbe dovuto spiegare perché la condotta tipica si sia verificata in quei cinque giorni con il suo concorso, o perché gli sia altrimenti addebitabile, non bastando l’onere dell’amministratore subentrante di verificare la contabilità pregressa. Su questo la motivazione è silente. In dispositivo la Corte annulla la sentenza limitatamente al reato ex art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, e dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Implicazioni pratiche
Chi accetta di fare da prestanome di una società-cartiera non sfugge alla responsabilità penale tributaria invocando l’ignoranza: il dolo specifico di evasione si prova anche in forma di dolo eventuale, desumendolo dalla macroscopica illegalità dell’operazione consapevolmente accettata. Ma la responsabilità va ancorata al tempo: per i reati che richiedono una condotta attiva, come l’occultamento o la distruzione delle scritture, occorre accertare che l’imputato l’abbia commessa o vi abbia concorso mentre ricopriva la carica; il solo dovere di controllo dell’amministratore subentrante non basta a fondare il concorso in condotte già consumate.
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