Il giudice del rinvio non può introdurre d’ufficio la questione della frode (Cass. civ. Sez. 5 n. 13461 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata: è inibito alle parti ampliare il thema decidendum con domande ed eccezioni nuove e operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Neppure le questioni rilevabili d’ufficio, se non considerate dalla Corte Suprema, possono essere dedotte o esaminate dal giudice del rinvio, pena la violazione del principio di intangibilità della sentenza di cassazione. Non può quindi essere introdotto in sede di rinvio un tema, come quello della frode, estraneo all’accertamento compiuto dalla Cassazione e non controverso tra le parti, sul quale si è formato il giudicato.
Il Fatto
Alla società era stato notificato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2004, contestando la detrazione dell’imposta relativa a due fatture. I giudici di merito avevano respinto il ricorso della contribuente. La Corte di cassazione, con ordinanza del 2020, aveva rigettato il ricorso ma aveva cassato la sentenza limitatamente allo ius superveniens in materia di sanzioni, rinviando per la loro rideterminazione alla luce della disciplina più favorevole introdotta dall’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997, come novellato dalla l. n. 205/2017.
Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rideterminava la sanzione nella misura del 90% dell’IVA indebitamente detratta. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il giudice del rinvio aveva basato la decisione sull’erroneo presupposto di un “contesto di frode”, questione nuova e mai emersa nei precedenti gradi di giudizio, in violazione dei limiti del giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992. Ha ricordato che nel giudizio di rinvio, essendo un procedimento chiuso, non solo è inibito alle parti formulare domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Pertanto, neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o esaminate, poiché diversamente si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
La Corte ha chiarito che il giudice del rinvio era tenuto esclusivamente a rivalutare le sanzioni alla luce dell’intervenuta disciplina più favorevole. Il tema della frode risultava invece estraneo all’accertamento compiuto dalla Cassazione, come emergeva dalla stessa ricostruzione fattuale dell’ordinanza di rinvio: l’operazione era originariamente esente IVA e tale circostanza non era controversa tra le parti, su di essa determinandosi il giudicato.
L’introduzione del tema della fraudolenza dell’operazione, pertanto, costituiva una questione nuova, inammissibilmente sollevata per la prima volta nel giudizio di rinvio e incompatibile con il contenuto dell’ordinanza di cassazione. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, relativo alla violazione dell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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