Rinuncia al ricorso ed estinzione del processo per regolamento di competenza (Cass. civ. Sez. VI n. 326 del 10.01.2023)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali. La rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non deve disporsi sulle spese qualora la parte intimata non si sia costituita.

Il Fatto

La causa traeva origine dall’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio nella causa promossa nei confronti del ricorrente. Avverso tale provvedimento, il ricorrente aveva proposto ricorso per regolamento necessario di competenza dinanzi alla Corte di cassazione.

Dopo la fissazione dell’adunanza camerale, il ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando il reciproco abbandono del giudizio di merito tra le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il giudizio deve dichiararsi estinto a seguito della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente.

In particolare, la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte. Tale atto, infatti, non ha carattere “accettizio”, essendo produttivo di effetti processuali di per sé, senza necessità di un consenso esterno per perfezionarsi.
La Corte ha precisato che la rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse della parte a contrastare l’impugnazione stessa.

Quanto alle spese, la Corte ne ha escluso la condanna, stante la mancata costituzione della parte intimata, la quale non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

In accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, la Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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