Inesistenza della sentenza per omessa pronuncia: l’incompiuto esercizio della giurisdizione è rinnovabile (Cass. civ. Sez. 3, n. 19395 del 07.07.2023)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che non contiene alcuna statuizione, anche solo in minima parte riferibile al ricorso, è giuridicamente inesistente o radicalmente nulla per totale mancato esercizio della giurisdizione. L’incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente, può procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido. Il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è esperibile per far valere l’errore di fatto consistito nella declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per asserita tardività del deposito, mentre la mancata pronuncia su un ricorso incidentale non integra un vizio revocatorio, ma una fattispecie di omessa pronuncia che mantiene in capo al giudice la potestas decidendi.

Il Fatto

Alcuni medici specializzati, che avevano proposto ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, impugnata per cassazione, vedevano la propria impugnazione dichiarata improcedibile con ordinanza della Corte, sul presupposto del mancato deposito in cancelleria, ovvero non ricevevano alcuna statuizione. Avverso tale ordinanza, i sanitari proponevano ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., per errore di fatto e omessa pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato, in via preliminare, la tardività di entrambi i ricorsi per revocazione, essendo stato il provvedimento impugnato pubblicato il 20 dicembre 2019 e i ricorsi notificati solo il 2 marzo 2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., pur considerando la sospensione feriale e la proroga dei termini per l’emergenza epidemiologica.

Quanto alla diversa natura dei vizi dedotti, la Corte ha distinto le due fattispecie. In relazione al ricorso per cassazione dichiarato improcedibile per asserita tardività del deposito, il rimedio astrattamente esperibile era la revocazione, finalizzata ad accertare l’errore di fatto. Per il ricorso sul quale non vi era stata alcuna pronuncia, invece, la Corte ha affermato che, essendo mancata una decisione anche solo in minima parte riferibile al ricorso, il giudizio su di esso è totalmente mancato e il provvedimento emesso è giuridicamente inesistente o radicalmente nullo, potendo il giudice procedere alla sua rinnovazione.

Sulla base di tali principi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la declaratoria di improcedibilità, e ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio per cassazione in relazione alla posizione dei ricorrenti per i quali era mancata ogni statuizione, mantenendo così la propria potestà di deliberare per la prima volta sul ricorso originariamente proposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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