Ammissibili le nuove prove nel giudizio di rinvio se indispensabili per il nuovo accertamento (Cass. Sez. 2 n. 24072 del 03.08.2022)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per violazione o falsa applicazione di legge, la preclusione di cui all’art. 394, terzo comma, cod. proc. civ. non opera rispetto alle nuove prove che servano a supportare l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo. Tali prove devono essere ritenute indispensabili ai fini della decisione della causa. Il giudice del rinvio non può invece rilevare d’ufficio un’eccezione in senso stretto, come la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., non dedotta dalle parti nei gradi di merito, incorrendo altrimenti nel vizio di ultrapetizione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda proposta da due proprietari nei confronti della vicina, volta a far dichiarare l’insussistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo e a ottenere la demolizione di una tettoia in cemento e amianto realizzata in violazione delle distanze da una veduta. La convenuta contestava la domanda e chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù e l’illiceità della veduta dei vicini. Nel secondo giudizio, riunito al primo, interveniva il figlio della convenuta, dichiarandosi compossessore della servitù.

Il Tribunale dichiarava inammissibili le domande dell’intervenuto per carenza di legittimazione attiva e accoglieva le domande dei proprietari. La Corte d’appello rigettava il gravame, ma la Cassazione, accogliendo parte dei motivi, rinviava a diversa sezione della Corte territoriale. Il giudice del rinvio respingeva nuovamente l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli originari soccombenti, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 384, secondo comma, 394 e 101 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., contestando l’ammissione di nuovi documenti prodotti dalla controparte nel giudizio di rinvio, nonostante l’opposizione e in assenza dei presupposti per la tardiva produzione. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando il costante orientamento per cui, nel giudizio di rinvio, la preclusione dell’art. 394, terzo comma, cod. proc. civ. non opera quando la sentenza sia stata annullata per violazione di legge che reimposti i termini giuridici della controversia, richiedendo l’accertamento di fatti non trattati dalle parti.

Nel caso di specie, l’annullamento era stato determinato proprio dalla violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis, sicché l’accertamento dei fatti relativi alla legittimazione dell’intervenuto imponeva di consentire alle parti di allegare documenti indispensabili per la decisione. La Corte ha quindi ritenuto corretta l’ammissione della nota di trascrizione prodotta dai controricorrenti, volta a dimostrare che l’intervenuto aveva alienato alla madre i propri diritti di comproprietà prima dell’intervento.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 99, 101, 112 e 183 cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di rinvio rilevato d’ufficio l’eccezione di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che il richiamo all’art. 1062 cod. civ., seppur formulato con una perifrasi, aveva in realtà costituito la base del rigetto della domanda relativa alle distanze legali.

Tale modo di costituzione della servitù non era stato dedotto dalle parti nei gradi di merito, sicché la sentenza impugnata è incorsa in un vizio di ultrapetizione. La Corte ha inoltre precisato che il principio di prevenzione non riguarda le distanze da osservare nell’apertura di vedute, ma solo la materia delle distanze tra costruzioni. In accoglimento del secondo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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