Accessione nel possesso e usucapione della servitù di passaggio (Cass. civ. n. 28151 del 27.09.2022)

Principi di diritto (Massima)
L’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti come interruttivi del possesso utile all’usucapione di una servitù non è denunciabile in sede di legittimità, risolvendosi in una valutazione di fatto. L’accessione nel possesso ex art. 1146 c.c. opera, per il successore a titolo particolare, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo del fondo dominante. Le questioni relative all’utilità, all’apparenza della servitù e all’animus possidendi, non dedotte nel giudizio di merito, sono inammissibili in cassazione.

Il Fatto

Alcuni proprietari di fondi convenivano in giudizio i vicini per sentire dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio e di scolo d’acqua, chiedendone la cessazione. I convenuti, tra cui la controricorrente, resistevano e, in via riconvenzionale, eccepivano l’avvenuta usucapione della servitù di passaggio. Il Tribunale rigettava le domande riconvenzionali, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza, dichiarava l’avvenuta usucapione della servitù sull’intera strada a favore del fondo di proprietà dell’appellante, riconoscendo l’accessione nel possesso con quello dei danti causa. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli attori soccombenti, mentre la controparte proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha in primo luogo scrutinato i motivi del ricorso principale, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Con riferimento al motivo concernente la continuità del possesso e gli atti interruttivi, i giudici di legittimità hanno affermato che la valutazione sulla validità degli eventi dedotti come interruttivi del possesso è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva, ritenendosi implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la decisione adottata.

Quanto all’operatività dell’accessione nel possesso, la Suprema Corte ha ribadito che essa opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo, essendo sufficiente la prova di aver acquistato un titolo anche solo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene. Ha quindi escluso che la mancata menzione della servitù nell’atto di acquisto del fondo dominante possa infirmare l’avvenuta usucapione, richiamando i precedenti secondo cui l’accessione ha luogo anche in difetto di espressa menzione nel titolo.

Riguardo al requisito dell’apparenza e dell’utilità della servitù, la Corte ha rilevato che tali questioni, non essendo state oggetto di contestazione nel giudizio di merito, risultavano nuove e pertanto inammissibili in sede di legittimità. I giudici hanno altresì precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si censuri la valutazione delle prove, sindacabile solo nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale, ravvisando un’omessa pronuncia della Corte territoriale, che non si era pronunciata sulla domanda di cessazione delle molestie e di rimozione dei paletti in ferro posti dai resistenti, nonostante la loro avvenuta apposizione fosse stata invocata dagli stessi come fatto interruttivo del possesso. L’accoglimento di tale domanda costituisce conseguenza dell’accertamento del diritto di servitù, sicché la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Nota della Redazione

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