Espropriazione, indennità e giudicato sull’edificabilità (Cass. civ. Sez. I n. 21733 del 08.07.2022)
Principi di diritto (Massima)
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano l’ultrattività del mandato alla lite, con la conseguenza che è valida la notificazione dell’impugnazione presso il medesimo procuratore, ai sensi dell’art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento da parte del notificante. L’accertamento della natura edificabile di un terreno espropriato, contenuto in una sentenza non impugnata sul punto dalla parte pubblica, passa in giudicato e vincola il giudice del rinvio, che deve determinare l’indennità di espropriazione secondo il criterio del valore venale, facendo riferimento alla situazione in atto alla data di emissione del decreto di esproprio. In caso di cassazione anche parziale della sentenza, il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, in quanto l’annullamento si estende alla statuizione relativa alle spese processuali.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno sito nel Comune di Follonica proponeva opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione, relative a un’area destinata dal piano regolatore a parcheggio pubblico. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 2005, accertava la natura edificabile del terreno e rideterminava le indennità. Il ricorso per cassazione del proprietario veniva parzialmente accolto con rinvio, per la rideterminazione delle indennità secondo il criterio del valore venale del bene. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale determinava l’indennità in misura superiore, condannando il Comune al pagamento delle spese. Il Comune proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, i quali avevano dedotto l’invalidità della notifica eseguita nei confronti di una parte deceduta. In applicazione del principio dell’ultrattività del mandato alla lite, la notifica effettuata presso il procuratore costituito è valida anche se la parte è deceduta, qualora l’evento non sia stato dichiarato o notificato, e la successiva notifica agli eredi risulta ininfluente ai fini della costituzione del contraddittorio.
Quanto ai primi due motivi, concernenti la dedotta nullità del procedimento per la mancata considerazione del giudicato interno sull’edificabilità del terreno, la Corte li ha ritenuti infondati. Ha rilevato che sulla questione della qualificazione urbanistica del bene si era formato il giudicato, non avendo il Comune censurato l’accertamento della natura edificabile, contenuto nella sentenza del 2005, impugnata dal solo proprietario limitatamente ai criteri di calcolo delle indennità. Il Comune, rimasto intimato nel giudizio di cassazione, non aveva proposto ricorso incidentale.
Il terzo motivo, con cui si denunciava la determinazione del valore venale con riferimento a un momento successivo all’eliminazione del vincolo idrogeologico, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che il giudice del rinvio ha correttamente applicato il dictum della sentenza di cassazione, facendo riferimento alla situazione in atto alla data di emissione del decreto di esproprio, e che il motivo si risolve in una impropria sollecitazione a una rivisitazione del giudizio di fatto sulla stima del bene. Inammissibile è stato altresì ritenuto il quarto motivo, concernente l’omesso esame delle osservazioni del consulente di parte, in quanto consistente in una generica critica agli apprezzamenti di fatto dei giudici di merito.
Infine, è stato respinto il quinto motivo, relativo alla condanna alle spese processuali, in quanto il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, anche in caso di cassazione parziale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese e alla refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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