Niente equa riparazione per il debitore esecutato senza prova della capienza originaria (Cass. civ. Sez. 2 n. 6295 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pregiudizio subito dal debitore esecutato per effetto dell’espropriazione forzata costituisce, di regola, un “danno giusto”, in quanto conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione accertata in un titolo esecutivo. Ne consegue che la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera in suo favore. L’esecutato che agisce per l’equa riparazione ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali, azzerando o riducendo l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente.
Il Fatto
Il debitore esecutato aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 5-ter l. n. 89/2001 avverso il decreto che aveva rigettato la sua domanda di equo indennizzo, fondata sull’asserita irragionevole durata, superiore a venti anni, di una procedura esecutiva immobiliare promossa a suo danno, iniziata con pignoramento nel 2002 e conclusasi con estinzione nel 2022. Aveva domandato un indennizzo per il danno non patrimoniale e un risarcimento per il danno patrimoniale, corrispondente ad una presunta occasione di vendita persa.
La Corte d’appello di Torino, in composizione collegiale, aveva rigettato l’opposizione, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, poiché il procedimento ex l. n. 89/2001 ha ad oggetto esclusivamente il ristoro del pregiudizio non patrimoniale. Nel merito, aveva ritenuto l’opposizione manifestamente infondata, accertando che la prova della capienza originaria dell’attivo non era stata fornita e attribuendo la causa principale dei ritardi alla condotta “ostruzionistica” del debitore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, dà continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il pregiudizio patito dal debitore per effetto dell’espropriazione forzata costituisce, di regola, un “danno giusto”, in quanto conseguenza del suo inadempimento. Per tale ragione, la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale, che normalmente assiste la parte che lamenta la durata irragionevole di un processo, non opera in favore del debitore esecutato, sul quale grava invece un onere probatorio specifico.
Il collegio richiama il principio espresso da Cass. n. 523 del 2021, reso in un caso analogo, secondo cui l’esecutato deve provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione. Tale prova si sostanzia nella dimostrazione che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine capiente per soddisfare tutti i creditori e che solo la lievitazione di spese e accessori, dovuta ai tempi processuali, abbia ridotto o azzerato l’ipotizzabile residuo attivo.
Facendo applicazione del principio, il decreto impugnato ha escluso, con accertamento in fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità, che il ricorrente avesse fornito la prova richiesta. La Corte territoriale ha infatti accertato che il valore del bene pignorato era incapiente fin dall’inizio e che la durata del processo era stata influenzata dalla condotta processuale del debitore, sostanziatasi in reiterate e infondate iniziative giudiziarie.
Le censure del ricorrente, tese a contestare la qualificazione della propria condotta e a riproporre la fondatezza nel merito delle istanze di estinzione, sono state ritenute un tentativo, inammissibile in sede di legittimità, di sollecitare una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha infine rigettato il ricorso, confermando la condanna alle spese e l’applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c..
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Nota della Redazione
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