Nullo il decreto di liquidazione del compenso privo di motivazione sul riparto tra curatori succedutisi (Cass. civ. Sez. I n. 11001 del 05.04.2022)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso al curatore del fallimento, il decreto del tribunale deve essere specificamente motivato con l’indicazione dei criteri seguiti ai sensi dell’art. 39 legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare di cui al d.m. n. 30/2012. Quando alla liquidazione provvede il giudice nei confronti di due curatori succedutisi nel corso della procedura, è necessario che il provvedimento dia conto dell’attivo realizzato da ciascuno di essi e del rispettivo contributo alla gestione della procedura. La mancata enunciazione di tali criteri di riparto determina la nullità del decreto di liquidazione per difetto assoluto di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Belluno, con decreto del 23 febbraio 2016, aveva liquidato in favore del curatore revocato la somma residua di € 3.294,62, oltre spese generali e I.V.A. Il collegio aveva rilevato che il curatore, revocato il 26 novembre 2013 per aver svolto con ritardo l’attività di recupero crediti, era stato sostituito da un nuovo curatore. Il compenso complessivo era stato liquidato dal tribunale in un precedente decreto del 12 gennaio 2016, comprensivo della quota destinata al nuovo curatore, sicché l’importo attribuito al ricorrente costituiva semplicemente il residuo dopo la detrazione della somma di € 10.000,00 all’altro liquidata.
Il curatore revocato ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., deducendo, tra gli altri motivi, il difetto assoluto di motivazione del decreto di liquidazione quanto alla distribuzione del compenso tra i due curatori in proporzione al lavoro svolto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, concentrando la propria decisione sul terzo motivo, relativo all’assenza assoluta di motivazione del decreto impugnato, ritenuto fondato, con assorbimento delle altre censure.
Il decreto impugnato, secondo la ricostruzione della Corte, ha omesso del tutto di motivare sulla misura del contributo di ciascuno dei due curatori all’acquisizione dell’attivo e alla gestione del passivo. Il tribunale, dopo aver individuato la somma complessiva, si è limitato a liquidare al ricorrente quanto residuava dall’importo già destinato all’altro curatore, senza alcuna indicazione dei criteri di riparto adottati.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha ribadito che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione dei criteri seguiti ai sensi dell’art. 39 legge fall., con riferimento alla disciplina regolamentare contenuta nel d.m. n. 30/2012. Al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno dei curatori, il giudice deve enunciare una motivazione specifica sui criteri di riparto, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione.
La Corte ha quindi concluso che è affetto da carenza assoluta di motivazione il decreto con cui il tribunale liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, senza dare conto dell’attivo realizzato e senza precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno di essi. Tale omissione impedisce di verificare la proporzionalità del compenso rispetto all’opera effettivamente prestata.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Belluno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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