Inefficacia civilistica del contratto ed esclusione del peculato (Cass. pen. Sez. VI n. 21646 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto per violazione delle norme sull’evidenza pubblica non comporta, di per sé, la configurabilità del delitto di peculato a carico degli amministratori di una società a partecipazione pubblica: il reato patrimoniale richiede la prova di un’appropriazione dolosa di denaro, non essendo sufficiente la mera illiceità civilistica dell’atto negoziale. Il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e che reiteri argomentazioni già valutate dal giudice di merito, sollecitando una diversa ricostruzione del fatto, è inammissibile per aspecificità.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano aveva condannato il direttore generale di una società a capitale pubblico, l’amministratore delegato di una società a partecipazione pubblica e un altro imputato per peculato, tentato peculato e frode in pubbliche forniture, per aver distratto somme pubbliche attraverso un contratto simulato di sub-affidamento di un servizio di gestione del calore. La Corte di appello di Milano aveva invece assolto gli imputati, ritenendo i rapporti tra le società non simulati ma effettivi e l’accordo sulla cessione di un appalto non seguito da atti esecutivi. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e priva di illogicità evidenti. Quanto ai capi relativi al peculato, la prospettazione accusatoria si fondava sull’assunto che il passaggio di denaro tra le due società fosse senza causa giustificativa e che la società sub-affidataria fosse una “scatola vuota” priva di struttura e mezzi. La Corte ha invece rilevato che l’accertamento compiuto dal giudice civile aveva confermato l’effettività del contratto e l’avvenuta esecuzione, seppur parziale, delle prestazioni, con conseguente maturazione di legittimi crediti: la dazione di denaro aveva pertanto un proprio nesso di corrispettività.
La nullità del contratto per violazione delle norme sull’evidenza pubblica, ha precisato la Corte, non equivale a simulazione e non dimostra l’esistenza di un’appropriazione dolosa. Il fatto che la società avesse ricevuto una somma superiore al valore delle prestazioni eseguite (accertata in misura limitata) integra al più un inesatto adempimento di un programma contrattuale reale, non già una condotta appropriativa penalmente rilevante.
Quanto al capo relativo alla frode in pubbliche forniture, il ricorso è stato ritenuto generico e “muto”: il Procuratore si è limitato ad affermare che la Corte non avrebbe valutato elementi di prova, senza indicare quali fossero, la loro fonte e la loro capacità dimostrativa, omettendo di confrontarsi con la motivazione che aveva escluso sia l’attuazione dell’accordo sia la configurabilità del tentativo per assenza di atti esecutivi. La censura si è risolta, pertanto, in una sollecitazione a una non consentita rivisitazione del merito.
Nota della Redazione
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