Reati militari anche per condotte di violenza domestica fuori dal servizio (Cass. pen. Sez. I n. 28621 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le percosse e le lesioni personali tra militari, previste dagli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace, integrano reato militare e rientrano nella giurisdizione del giudice militare anche quando siano commesse in ambito privato o familiare, per ragioni estranee al servizio e alla disciplina. L’art. 37 cod. pen. mil. di pace non richiede che la condotta sia legata al servizio: è sufficiente che il fatto offenda, oltre agli interessi comuni, anche l’ordinata convivenza delle Forze Armate. L’art. 199 cod. pen. mil. di pace, riferito ai soli capi terzo e quarto, non introduce una clausola generale di delimitazione della giurisdizione. La scelta di sanzionare penalmente tali condotte è rimessa alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della ragionevolezza, senza che la giurisprudenza costituzionale imponga un collegamento con il servizio.

Il Fatto

La Corte militare di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale militare nei confronti di un maresciallo dell’Esercito per percosse aggravate e lesioni personali pluriaggravate ai danni di un caporale maggiore, sua coniuge e commilitona, in tre episodi verificatisi tra il 2020 e il 2021, all’interno dell’abitazione familiare e in un caso in banca. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice militare, la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per precedente archiviazione dei medesimi fatti davanti al giudice ordinario, nullità per l’escussione della persona offesa senza le garanzie dell’art. 210 cod. proc. pen., vizi di motivazione sulla prova e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione, respingendo la tesi difensiva di una necessaria connessione dei fatti con il servizio o la disciplina. Il ricorrente sosteneva che gli artt. 222 e 223 cod. pen. mil. di pace costituiscono la proiezione delle fattispecie comuni e richiedono un collegamento con gli interessi militari, e che l’art. 199 cod. pen. mil. di pace traccia la linea di demarcazione tra reati militari e comuni.

La Corte richiama le indicazioni della Corte costituzionale n. 298 del 1995 e, ancor prima, della n. 81 del 1980: il legislatore non ha configurato arbitrariamente i reati militari, che oltre agli interessi comuni offendono anche interessi di natura militare. La scelta del tipo di illecito, militare o comune, resta libera nel limite della ragionevolezza, e stabilire quando difettino gli interessi militari spetta al legislatore.

Su questa base la Corte ritiene razionale il mantenimento della risposta punitiva militare anche per condotte estranee alle logiche del servizio, purché idonee a ledere l’ordinata convivenza posta a fondamento dell’efficienza delle Forze Armate. Il militare, entrando nell’ordinamento militare, accetta consapevolmente un peculiare regime di vita e una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche in ambito familiare.

Quanto alle censure processuali, la Corte dichiara inammissibile il motivo sull’escussione della persona offesa ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., non dedotto con l’atto di appello e privo di indicazioni sulla connessione. Inammissibile è anche il motivo sulla valutazione della prova, perché meramente rivalutativo rispetto a motivazioni prive di vizi logici, sorrette da riscontri testimoniali e documentali. Inammissibile infine il motivo sulla quantificazione del danno, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito.

Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile, oltre alla disposizione di oscuramento dei dati identificativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 223 c.p.

Tutte le 2 sentenze sull'art. 223 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *