Il controllo indiretto dell’ente locale integra il presupposto dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 (Cass. civ. Sez. L n. 20501 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società a partecipazione pubblica, il complemento di specificazione “di controllo” di cui all’art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008 (come modificato dall’art. 19, comma 1, d.l. n. 78/2009) attiene alla partecipazione pubblica locale e comprende anche l’ipotesi del controllo indiretto, esercitato dall’ente locale per il tramite di una società interamente partecipata che detenga la totalità delle quote della società controllata. La nozione di partecipazione indiretta era già evincibile dal combinato disposto dei primi due commi dell’art. 2359 c.c., in chiave di controllo c.d. di secondo grado, sicché le definizioni di cui all’art. 2 d.lgs. n. 175/2016 non hanno portata innovativa. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti formulino conclusioni conformi; in mancanza, il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale rileva solo ai fini della valutazione dell’interesse ad agire, con pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto e di sopravvenuto difetto di interesse per i profili non soddisfatti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra un lavoratore e una società a partecipazione pubblica, subentrata alla società originaria a seguito di fusione per incorporazione, condannando quest’ultima all’assunzione e al pagamento delle differenze retributive. Il giudice di merito aveva ravvisato un’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, avendo la cooperativa formalmente datrice di lavoro utilizzato i mezzi forniti dalla società committente. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 18 d.l. n. 112/2008, sostenendo l’inapplicabilità della disciplina sul reclutamento concorsuale alle società indirettamente partecipate dagli enti pubblici. Il lavoratore resisteva con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato nel frattempo collocato in pensione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 434 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale non aveva dichiarato l’inammissibilità del motivo d’appello per difetto di specificità, avendo invece esaminato e confutato nel merito le deduzioni della società.
Quanto al terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminati, la Suprema Corte ha preliminarmente individuato la disciplina applicabile ratione temporis alla luce del principio “tempus regit actum”, facendo riferimento al testo dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 vigente all’epoca dell’insorgenza del rapporto di lavoro, con esclusione delle previsioni di cui all’art. 3-bis d.l. n. 138/2011, successivamente introdotte.
Nel merito, la Corte ha affermato che il comma 2-bis dell’art. 18 cit. si riferisce alle società a partecipazione pubblica locale “totale o di controllo”, dovendosi intendere il controllo alla stregua delle ipotesi di cui all’art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), c.c.. Ha inoltre precisato che la nozione di partecipazione indiretta, pur definita dall’art. 2 d.lgs. n. 175/2016, era già desumibile dal combinato disposto dei primi due commi dell’art. 2359 c.c., in chiave di controllo c.d. di secondo grado, e che pertanto le definizioni del Testo unico non avevano portata innovativa.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente il controllo indiretto dell’ente locale sulla società controllata, esercitato per il tramite della società a totale partecipazione pubblica che ne deteneva l’intero capitale sociale, realizzandosi così il presupposto della “partecipazione pubblica locale di controllo” richiesto dal comma 2-bis. Ha altresì rilevato che la Corte territoriale non aveva accertato gli ulteriori presupposti fattuali contemplati dalla disposizione, avendo escluso a monte l’applicabilità della norma.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte l’ha ritenuto infondato, ribadendo che la cessazione della materia del contendere presuppone conclusioni conformi delle parti; in mancanza, il sopravvenuto fatto può rilevare solo ai fini della valutazione dell’interesse ad agire, residuando nella specie controversia sul regime giuridico applicabile al rapporto e sui relativi effetti economici.
Nota della Redazione
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