Omessa pronuncia sull’appello incidentale: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 13814 del 19.05.2023)
Principi di diritto (Massima)
Configura il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. la mancata decisione del giudice d’appello sui motivi dell’appello incidentale, ancorché la sentenza abbia esaminato l’impugnazione principale, qualora le argomentazioni dell’incidentale non risultino confutate e la loro risoluzione avrebbe potuto determinare una pronuncia differente. Tale impugnazione, a norma dell’art. 334 c.p.c., può essere proposta dalla parte contro cui è stato proposto gravame anche se per essa è decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c., senza necessità di formule sacramentali, essendo sufficiente la manifestazione della volontà di ottenere la riforma con richieste concrete e motivi specifici. La mancata riserva d’appello contro la sentenza non definitiva non preclude la proposizione dell’appello incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c.
Il Fatto
La controversia traeva origine da una complessa vicenda successoria, investendo tre giudizi riuniti relativi all’eredità di un notaio deceduto nel 1980. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 2004, aveva pronunciato su numerose domande concernenti la natura simulata di atti di trasferimento di quote societarie e di beni immobili, la riunione fittizia, la collazione e la riduzione delle donazioni. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2017, aveva rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione una delle parti, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi del proprio appello incidentale, e la controparte, con ricorso incidentale in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di intempestività del ricorso principale, rilevando che la notifica era avvenuta nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis. Ha altresì chiarito che il deposito della sentenza a sostegno di un’istanza di sospensione non vale a far decorrere il termine breve, non ammettendo equipollenti la notificazione ex art. 326 c.p.c.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse correttamente denunciato il vizio di omessa pronuncia, avendo la Corte d’appello trascurato di esaminare i motivi dell’appello incidentale adesivo dalla stessa proposto. Ha precisato che, per la disciplina transitoria, trovava applicazione l’art. 343 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 1990, che imponeva la proposizione dell’appello incidentale nella prima comparsa, senza formule sacramentali ma con richieste concrete. L’avere la parte dichiarato di “far propri” i motivi dell’appello principale e di averne criticato specifici capi era sufficiente a integrare una valida impugnazione incidentale.
Ha inoltre escluso che la decisione sugli altri gravami equivalesse a una pronuncia implicita sull’appello incidentale, non risultando confutate tutte le argomentazioni della parte. Ha, infine, ritenuto irrilevante la mancata riserva d’appello contro la sentenza non definitiva, essendo possibile proporre l’appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. La Corte ha, quindi, accolto il ricorso principale, cassando la sentenza con rinvio.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, ravvisando in tutti i motivi profili di genericità e di mancata specificazione delle questioni, in violazione degli artt. 366, commi 4 e 6, e 342 c.p.c. In particolare, ha rilevato che la censura di omessa pronuncia su una domanda di primo grado doveva essere rivolta alla statuizione di inammissibilità del motivo d’appello, e che il mancato rilievo di una nullità contrattuale è denunciabile solo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con l’onere di indicare l’atto processuale che ne aveva investito il giudice. Ha infine stigmatizzato la mera prospettazione soggettiva di un interesse ad agire, priva dei requisiti di specificità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.