Il travisamento della CTU non è sindacabile in Cassazione se vi è stata libera valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. civ. Sez. 2 n. 5108 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, l’omessa produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato “.eml” o “.msg” determina l’inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione; tale produzione può intervenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. Il vizio di travisamento della prova trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, mentre, se il fatto probatorio ha costituito punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c.; è invece inammissibile la censura che prospetti una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, frutto di una libera e non erronea rivalutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito. L’omessa pronuncia su una domanda o un motivo di appello non ricorre quando la decisione implicita di rigetto risulti incompatibile con la statuizione esplicita assunta su altra domanda.

Il Fatto

La figlia del de cuius, quale legittimaria, agiva in giudizio contro la legataria e contro le sorelle nominate eredi universali con testamento olografo, proponendo azioni di riduzione e di simulazione. Il Tribunale accertava la validità del testamento olografo e la natura donativa di una compravendita, dichiarando nulla la donazione per difetto di forma. In sede di appello, la Corte territoriale, rivalutando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, dichiarava la falsità del testamento olografo, attribuendo alla figlia la qualità di unica erede.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, richiamando il principio per cui l’onere di depositare la relazione di notificazione della sentenza impugnata grava sul ricorrente solo se egli ne alleghi la notifica; qualora l’avvenuta notifica sia affermata dal controricorrente, è quest’ultimo a doverne dare prova. Ha inoltre rigettato le eccezioni di inammissibilità per genericità e ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte non destinataria della notifica, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.

Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il travisamento della prova per essere il giudice di merito pervenuto a un esito difforme dalle conclusioni del consulente tecnico. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova si configura solo in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, non quando il giudice abbia operato una libera valutazione delle risultanze istruttorie. Nella specie, la Corte d’appello aveva chiaramente rivalutato tutte le risultanze della CTU, ricavando dall’affermazione di una possibile apocrifia del testo le corrette implicazioni giuridiche, avendo la consulenza evidenziato che una parola cardine del testamento era stata vergata con il contributo di un soggetto terzo.

Quanto al secondo motivo, la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata, essendo palese la pronuncia implicita di rigetto della Corte territoriale, la quale aveva affermato che l’accertamento della falsità del testamento privava le sorelle della qualità di eredi e, quindi, di ogni legittimazione alla proposizione dell’appello incidentale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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