Prova atipica nel processo civile: deposito di atti penali in appello (Cass. civ. Sez. II n. 17748 del 21.06.2023)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio d’appello, l’ammissione di nuovi documenti è consentita, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, anche per i documenti formatisi nel corso del giudizio di secondo grado, inclusa la produzione eseguita all’udienza di precisazione delle conclusioni, purché le parti abbiano avuto la possibilità di dedurre sugli stessi negli atti conclusivi, senza che sussista violazione del principio del contraddittorio. Gli atti del procedimento penale costituiscono prove atipiche, pienamente utilizzabili nel processo civile, in quanto il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. La valutazione dell’esito del giuramento decisorio, quale verifica dell’an iuratum sit, è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo nei limiti dell’anomalia motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; l’erronea declaratoria di nullità del giuramento per mancato ammonimento del giurante è irrilevante quando la decisione si fondi sull’accertato carattere equivoco dell’esito della prova.
Il Fatto
La vicenda origina da un atto di donazione remuneratoria stipulato nel 2006, con cui una donna donava al nipote un fondo rustico. La donante citava in giudizio il donatario, deducendo che l’atto era stato posto in essere in modo simulato, con l’accordo di sottrarre l’immobile alla garanzia dei creditori. Il Tribunale rigettava la domanda all’esito del giuramento decisorio deferito al convenuto, che aveva negato le circostanze dedotte nei capitoli. La Corte d’appello, riformando la sentenza, dichiarava la nullità per simulazione assoluta della donazione, valorizzando l’esito non univoco del giuramento e i documenti prodotti in appello, costituiti da atti del procedimento penale, tra cui la trascrizione di una conversazione e sommarie informazioni rese agli inquirenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara preliminarmente inammissibile la produzione del documento allegato alla memoria illustrativa, poiché l’art. 372 cod. proc. civ. consente esclusivamente la produzione di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, non anche di documenti ulteriori.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la censura relativa alla valutazione dell’esito del giuramento è inammissibile, trattandosi di questione di interpretazione dell’esito del giuramento, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, come la verifica dell’an iuratum sit. Tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità per violazione di legge, ma esclusivamente nei limiti dell’anomalia motivazionale di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Pertanto, l’eventuale errore della Corte territoriale nel dichiarare la nullità del giuramento per mancanza del preventivo ammonimento al giurante risulta irrilevante, poiché la decisione resiste sulla base della ratio decidendi relativa all’esito equivoco del giuramento.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte, richiamando il proprio precedente di Sez. 2 n. 12574 del 2019, afferma che, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, è consentita la produzione anche dei documenti formatisi nel corso del giudizio di appello, la cui produzione sia necessaria per lo sviluppo assunto nel processo, rimanendo preclusa solo dopo la rimessione della causa in decisione. Nel caso di specie, la produzione è avvenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni e le parti hanno potuto dedurre sugli atti negli scritti conclusivi, senza che il ricorrente abbia dedotto una concreta lesione del diritto di difesa.
Quanto alla natura dei documenti, la Corte conferma il principio per cui gli atti del procedimento penale costituiscono prove atipiche, ammissibili nel processo civile, come già statuito dalle Sez. 1 n. 9507 del 2023 e dalle Sez. 3 n. 5947 del 2023. Il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio, non essendo necessaria la partecipazione della parte alla loro formazione.
Nota della Redazione
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