Simulazione e azione di riduzione: il legittimario è terzo rispetto alle parti contraenti (Cass. civ. Sez. II n. 26834 del 19.09.2023)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che agisce in riduzione per la reintegrazione della quota di riserva, contestualmente chiedendo la declaratoria di simulazione di una vendita dissimulante una donazione, è terzo rispetto alle parti del negozio simulato e non incorre, pertanto, nei limiti di ammissibilità della prova testimoniale e presuntiva di cui agli artt. 1417 e 2729 cod. civ. Nei confronti di tale legittimario non può essere opposta con valore vincolante la dichiarazione di avvenuto pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, gravando sul compratore convenuto l’onere di fornire la prova dell’effettivo pagamento. Ai fini della riunione fittizia, il valore delle donazioni e dei beni oggetto di conferimento va calcolato al tempo dell’apertura della successione, ai sensi degli artt. 556 e 747 cod. civ.

Il Fatto

Gli eredi di un soggetto deceduto convenivano in giudizio altri eredi per ottenere la divisione giudiziale della comunione ereditaria. Il convenuto, legittimario, aderiva alla domanda e proponeva domanda riconvenzionale volta ad accertare la simulazione di due contratti di compravendita stipulati dal de cuius a favore dei propri nipoti, dissimulanti donazioni, al fine di ottenere la riduzione delle stesse per lesione della quota di legittima.

Il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione secondo il progetto di divisione. La Corte d’Appello, pronunciando sul gravame, riteneva ammissibile l’azione di riduzione e qualificava il legittimario come terzo rispetto ai contratti di compravendita, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e presuntiva. I nipoti acquirenti ricorrevano per cassazione, deducendo, tra l’altro, che il legittimario, in qualità di coerede, sarebbe subentrato nella posizione del de cuius e sarebbe pertanto soggetto ai limiti probatori imposti dagli artt. 1417 e 2729 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso principale, richiama il principio per cui il successore che agisce in simulazione per conseguire la collazione delle donazioni dissimulate subentra nella posizione del de cuius, mentre è terzo se agisce in riduzione per la pretesa lesione di legittima. Nel caso di specie, esclusa l’ipotesi della collazione, il legittimario che chiede la declaratoria di simulazione di una vendita dissimulante una donazione, proponendo contestualmente l’azione di riduzione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è quindi terzo rispetto alle parti contraenti.

Quanto alla prova del pagamento del prezzo, la Corte ribadisce che al legittimario pretermesso, che agisce in qualità di terzo, non può essere opposta con valore vincolante la dichiarazione di quietanza contenuta nel rogito notarile. La mancata dimostrazione del pagamento da parte degli acquirenti costituisce anzi un elemento di valutazione circa il carattere fittizio del contratto, senza che si determini alcuna inversione dell’onere probatorio.

Con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio esclude la natura esplorativa dell’indagine bancaria, in quanto l’ordine di esibizione, quale strumento istruttorio residuale e discrezionale, era stato richiesto dal convenuto per individuare ulteriori conti correnti cointestati al de cuius. Viene inoltre confermata la valutazione degli immobili al tempo dell’apertura della successione, ai sensi degli artt. 556 e 747 cod. civ., essendo rimasta generica e non documentata la censura relativa agli incrementi di valore per gli interventi di miglioria.

Accogliendo invece il primo motivo del ricorso incidentale, la Corte cassa la sentenza impugnata nella parte in cui aveva imputato all’asse ereditario un assegno emesso dalla moglie del de cuius a favore del figlio da un conto corrente a lei intestato e con provvista estranea alla massa ereditaria. La dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale non può, infatti, superare il dato normativo dell’art. 556 cod. civ., che fa riferimento ai soli beni appartenenti al defunto al tempo della morte e alle donazioni poste in essere in vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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