Azione di riduzione delle donazioni indirette e prova della simulazione (Cass. civ. Sez. II n. 21506 del 07.07.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che agisce in riduzione per la lesione della propria quota di riserva è terzo rispetto al de cuius e, pertanto, può provare la simulazione delle vendite dissimulanti donazioni con ogni mezzo, ai sensi dell’art. 1417 c.c., senza incorrere nei limiti della prova testimoniale e presuntiva previsti per le parti. La domanda di riduzione delle donazioni indirette non costituisce domanda nuova né mutatio libelli quando sia fondata sulla mera qualificazione giuridica di fatti già allegati nell’atto di citazione, purché la domanda miri a sacrificare i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa. Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo ove le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l’intento di arricchire l’acquirente per la parte eccedente, desumibile dalla notevole sproporzione tra valore reale del bene e prezzo pattuito. Il consulente tecnico d’ufficio, nell’esame contabile, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda proposta dalla coniuge in regime di comunione legale di un soggetto deceduto, la quale, in qualità di legittimaria pretermessa, aveva convenuto in giudizio gli eredi testamentari e i beneficiari di atti di compravendita, chiedendo l’accertamento della simulazione di tali atti, dissimulanti donazioni, e la conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità per la reintegrazione della propria quota di legittima. In particolare, erano contestate due compravendite aventi ad oggetto quote di fondi agricoli, stipulate dal de cuius in favore del fratello e del nipote, caratterizzate da un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato dei beni.

Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti al pagamento di una somma a titolo di reintegrazione della quota riservata. La Corte d’appello, in parziale riforma, rideterminava l’importo dovuto, confermando la qualificazione delle vendite come negozio misto con donazione e l’inclusione nell’asse ereditario delle somme oggetto di contestazione. Avverso tale decisione venivano proposti distinti ricorsi per cassazione, principale e incidentale, riuniti dalla Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel disattendere i motivi di ricorso, ha ribadito che nei contratti di scambio la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l’intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente. Tale valutazione, assistita da adeguato supporto logico, non è sindacabile in sede di legittimità. Il conferimento di una procura in rem propriam relativa ad altri terreni è stato ritenuto ininfluente, difettando il collegamento funzionale tra tale procura e il contratto di vendita oggetto di censura, nonché l’interesse giuridico del mandatario all’esecuzione dell’incarico.

Con riguardo alla dedotta violazione del principio della domanda, la Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di riduzione delle donazioni, ancorché formalmente prospettata solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., non integra domanda nuova quando si sostanzi in una diversa qualificazione giuridica di fatti già allegati nell’atto introduttivo. La domanda diretta a far dichiarare che il bene donato fa parte dell’asse ereditario, funzionale alla reintegrazione della legittima lesa, è stata qualificata come domanda di riduzione, imperniata sul rapporto tra legittima e disponibile.

In merito alla prova della simulazione, la Corte ha affermato che il legittimario che agisce in riduzione è terzo rispetto al de cuius, poiché la riserva è un suo diritto personale, e pertanto può provare la simulazione con ogni mezzo, senza i limiti dell’art. 1417 c.c. La doglianza relativa alla valutazione delle prove è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione.

Infine, la Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione documentale operata dal consulente tecnico d’ufficio, il quale, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., può acquisire anche d’ufficio tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti, nel rispetto del contraddittorio. Ne consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, con condanna dei soccombenti alla refusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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