Valutazione delle prove e interrogatorio formale nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. VI n. 33268 del 11.11.2022)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, e non quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto che la parte onerata avesse assolto tale onere, ipotesi che integra un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere posta per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o abbia disatteso prove legali. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato. Il mancato esame di un interrogatorio formale è insindacabile in cassazione quando il giudice lo abbia valutato come meramente dilatorio o defatigatorio.

Il Fatto

Un professionista otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società, per il pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un accordo di collaborazione per attività di assistenza e consulenza. La società proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale, e la decisione era confermata dalla Corte d’appello, che riteneva la prestazione non contestata e riscontrata dalla documentazione prodotta. Avverso la sentenza di secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali censurava la violazione delle norme sul giudizio di fatto, l’omessa valutazione di una circostanza determinante e il mancato esame della richiesta di interrogatorio formale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ravvisando nel primo profili di inammissibilità e di infondatezza. Le censure erano, in sostanza, una richiesta di riesame del merito, volta a ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, e non anche quando abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, sindacabile solo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha precisato che essa non può essere posta per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo nelle ipotesi di prova posta a base della decisione senza essere stata dedotta, di prove disposte d’ufficio fuori dai limiti legali o di disattesa di prove legali, ipotesi non ravvisabili nel caso di specie. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili, senza essere tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti.

La Corte ha inoltre ricordato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione, e che le censure su questioni di fatto sono inammissibili in caso di doppia conforme ex art. 348-ter u.c. c.p.c.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale. Il giudice del merito, non essendo tenuto ad ammettere tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti quando ritenga sufficientemente istruito il processo, può non ammettere l’interrogatorio quando lo valuti come meramente dilatorio o defatigatorio. Nella fattispecie, i giudici di seconde cure avevano ritenuto la richiesta inammissibile a fronte del quadro probatorio già valutato e idoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa, esercitando una valutazione discrezionale insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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