Bigamia: il reato sussiste anche se il primo matrimonio celebrato all’estero non è stato trascritto in Italia (Cass. pen. 5118/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 5118 del 9 febbraio 2026 (udienza pubblica del 22 gennaio 2026, R.G.N. 29062/2025) — Presidente Massimo Ricciarelli, Relatore Debora Tripiccione

Il principio di diritto

Il delitto di bigamia (art. 556 cod. pen.) è configurabile anche quando il precedente matrimonio, contratto all’estero e avente effetti civili secondo la lex loci, non sia stato trascritto nei registri dello stato civile italiano: la trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e di pubblicità di un atto già di per sé valido. I matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani o tra italiano e straniero hanno immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento se celebrati secondo le forme della legge straniera e in presenza dei requisiti sostanziali di stato e capacità previsti dalla legge italiana (art. 28 legge n. 218 del 1995).

Il fatto

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la condanna dell’imputato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di bigamia (art. 556 cod. pen.): pur essendo già legato da un matrimonio celebrato all’estero nel 1999 e avente effetti civili, ne aveva contratto un altro nel 2011. La difesa ricorreva per cassazione sostenendo che la mancata trascrizione in Italia del primo matrimonio, celebrato all’estero, ne impedirebbe la produzione di effetti; e deducendo il contrasto con l’ordine pubblico del matrimonio celebrato secondo il rito religioso, per la possibile presenza della clausola del ripudio.

La motivazione

Il primo motivo è infondato. Presupposto della bigamia è un precedente matrimonio avente effetti civili, anche contratto all’estero. Le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all’estero immediata validità nell’ordinamento italiano, se conformi alle forme della legge del luogo di celebrazione o della legge nazionale di uno dei nubendi (art. 28 legge n. 218 del 1995) e in presenza dei requisiti sostanziali di stato e capacità. La trascrizione non è costitutiva, ma meramente certificativa (locus regit actum): il reato è dunque configurabile anche in assenza di trascrizione del primo matrimonio.

Il secondo motivo è inammissibile, perché congetturale, generico e manifestamente infondato. La mera previsione della possibilità di ripudio secondo la legge del luogo di celebrazione non impedisce, di per sé, di riconoscere validità al matrimonio (favor matrimonii): è solo l’eventuale atto di ripudio a non poter essere riconosciuto nell’ordinamento italiano, in quanto contrario all’ordine pubblico sostanziale e processuale. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Implicazioni pratiche

La decisione fissa un confine netto: ai fini della bigamia conta l’esistenza di un vincolo matrimoniale valido secondo il diritto internazionale privato, non l’adempimento pubblicitario della trascrizione nei registri italiani. La difesa non può trasformare un onere di pubblicità in una condizione di esistenza del vincolo. Utile anche la distinzione, di rilievo civilistico e penale: la validità del matrimonio celebrato all’estero va tenuta separata dalla riconoscibilità nell’ordinamento interno di specifici istituti di scioglimento, come il ripudio, che restano contrari all’ordine pubblico.

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